Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14773

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Svolgimento del processo
che, con contratto del 13 dicembre 1999, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appaltò alla s.p.a. XXX (poi, s.p.a. XXX) i lavori di manutenzione straordinaria e di recupero della officiosità idraulica di alcuni tratti del fiume (OMISSIS);
che, nel corso del lavori, il direttore dei lavori, con ordine di servizio n. 3 del 25 febbraio 2000, dispose l’immediato conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta proveniente dall’esecuzione dell’opera;
che, in data 30 luglio 2001, la Società contestualmente alla sottoscrizione del terzo ed ultimo S. A. L. – iscrisse riserva, contestando il mancato pagamento del conferimento in discarica di detto materiale di risulta e chiedendo il riconoscimento della somma di L. 681.898.480 (Euro 352.171,17);
che, respinta tale richiesta dal committente, la Società XXX promosse giudizio arbitrale per il riconoscimento di tale somma;
che il Collegio arbitrale, con lodo del 22 marzo-20 e 21 maggio 2004 – affermata la tempestività della riserva accolse la domanda e condannò il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pagare alla s.p.a. XXX la somma di Euro 352.171,17;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impugnò il lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza n. 3646/09 del 28 settembre 2009, in via rescindente, ha dichiarato la nullità del lodo e, in via rescissoria, ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla s.p.a. XXX con i quesiti arbitrali;
che, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte romana, quanto alla questione della tempestività della predetta riserva iscritta dalla Società: a) ha, innanzitutto, ritenuto ammissibile il corrispondente motivo di impugnazione del lodo dedotto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16958 del 2005: la valutazione della tempestività delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non si esaurisce in un mero accertamento di fatto rivolto alla individuazione dell’esatto momento in cui l’appaltatore ne ha effettuato l’iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi invece stabilire se il momento della iscrizione rientri nell’ambito temporale normativamente stabilito (R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54), e dovendosi pertanto compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale nel caso di dedotta inosservanza delle regole di diritto in tema di tempestività delle riserve; b) ha, poi, osservato che "gli arbitri hanno ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di intempestività della riserva, rilevando che: a) la disciplina delle riserve, attesa la data di stipula del contratto 13 dicembre 1999, si rinviene nel R.D. n. 350 del 1895, art. 54, "imperniata sull’avvenuta maturazione dell’esborso ulteriore subito dall’appaltatore" tanto che questi deve, nei 15 giorni successivi all’apposizione della riserva, specificare le somme alle quali ritiene di aver diritto; b) il trasporto di terra in discarica non rientra nella "regolarizzazione profilatura" con la conseguenza che le iscrizioni nello stato di avanzamento lavori relativo a tali voci non hanno implicazione alcuna, "neanche puramente evocativa", su tale lavorazione ulteriore cui è stata sottoposta l’impresa, di talchè esattamente la riserva è stata iscritta al 2^ recte: 3^ SAL in quanto solo successivamente al secondo stato di avanzamento lavori si è realizzato il trasporto della terra e si sono avuti i primi pagamenti"; c) nel richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23670 del 2006, ha affermato: "In sostanza non esiste un momento preciso in cui l’appaltatore deve iscrivere la riserva in quanto questo coincide con quello in cui i fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, a prescindere dall’onere di specificazione del quantum"; c) ha, quindi, concluso per l’intempestività della riserva, affermando: "E’ pertanto fondato il motivo di impugnazione atteso che gli arbitri, sulla scorta delle prove raccolte, hanno ritenuto tempestiva la proposizione della riserva al terzo SAL poichè l’impresa in sede di secondo stato di avanzamento avrebbe potuto esporre solo una generica aspettativa di spesa: solo successivamente ad esso, infatti, si sono determinati il volume della terra trasportata, l’onere del compenso alla società Li Curi e in genere tutti gli elementi di spesa per il trasporto della terra", con tale asserzione riconoscendo sostanzialmente che il momento di emersione del pregiudizio determinante l’onere della riserva era già percepibile in sede di secondo stato di avanzamento, anche se non esattamente quantificabile"; d) ha, infine, affermato: "Devesi, pertanto, dichiarare la nullità del lodo e, in via rescissoria, dichiararsi l’inammissibilità della domanda proposta dall’impugnata con i quesiti sottoposti a giudizio arbitrale";
che avverso tale sentenza la s.p.a. XXX ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria;
che resiste, con controricorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
che, con il primo (con cui deduce: "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Violazione di norme di diritto. Violazione art. 829 c.p.c., comma 2, ed art. 830 c.p.c."), con il secondo (con cui deduce: "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo per il giudizio") e con il terzo motivo (con cui deduce: "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione di norme di diritto. Violazione R.D. n. 350 del 1895, art. 54") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la sentenza impugnata e – sulle premesse che: "1) il trasporto della terra in discarica effettuato dalla ditta appaltatrice non costituisce prestazione contrattuale, nemmeno accessoria, e come tale non è riconducibile alla regolarizzazione e profilatura (prestazione invece prevista nel contratto ed infatti contabilizzata in occasione del 2^ SAL); 2) trattandosi di prestazioni non previste nei patti contrattuali e, come tali, non riconducibili agli accordi inizialmente presi con la stazione appaltante, solo una volta che la prestazione è stata concretamente posta in essere dalla ditta appaltatrice la stessa poteva essere allibrata e contabilizzata (dall’istruttoria è chiaramente emerso che le opere di trasporto a discarica sono state effettuate nel periodo successivo al 2^ SAL, ossia a partire da metà ottobre 2000, e dunque non potevano che essere contabilizzate nel 3^I SAL)" (cfr. Ricorso, pagg. 17 e 18) – sostiene che i Giudici a quibus: a) nella fase rescindente, hanno proceduto non ad un giudizio di legittimità ma ad un vero e proprio giudizio di merito, eventualmente riservato alla fase rescissoria, "spostando il momento in cui la riserva avrebbe dovuto essere apposta ad un tempo anteriore rispetto al compimento effettivo delle opere ossia già al 2^ SAL" (cfr. Ricorso, pag. 21), ed inoltre "operando una confusione tra fatti continuativi (cui la giurisprudenza dalla stessa richiamata si riferisce), svolgimento del rapporto contrattuale e compimento delle opere ulteriori, extra contratto, richieste dalla Stazione Appaltante" (cfr. Ricorso, pag. 20); h) sono incorsi nei denunciati vizi di motivazione, omettendo di considerare in modo adeguato le circostanze evidenziate con il primo motivo e, conseguentemente, di specificare quale sia stato il fatto potenzialmente dannoso al quale ancorare l’onere dell’appaltatrice di iscrivere immediatamente la riserva; c) hanno violato il disposto del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, il quale richiede che le riserve siano formulate in modo specifico e preciso, con indicazione delle ragioni su cui si fondano;
che il ricorso non merita accoglimento;
che tutte le censure sono infondate;
che, come esattamente affermato dalla Corte romana, è costante l’orientamento di questa Corte – condiviso dal Collegio -, secondo cui la valutazione della tempestività delle riserve, nei contratti di appalto di opere pubbliche, non si esaurisce in un mero accertamento di fatto rivolto alla individuazione dell’esatto momento in cui l’appaltatore ne ha effettuato l’iscrizione nel registro di contabilità, dovendosi invece stabilire se il momento della iscrizione rientri nell’ambito temporale normativamente stabilito (R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54), e dovendosi pertanto compiere un giudizio sul fatto alla stregua della disciplina legale, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., l’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale nel caso di dedotta inosservanza delle regole di diritto in tema di tempestività delle riserve (cfr. le sentenze nn. 384 del 1979, 380 del 1988, 15485 del 2000 e 16958 del 2005);
che conseguentemente, nella specie – pacifico essendo che l’iscrizione della riserva de qua è stata effettuata al momento della sottoscrizione del terzo S.A.L. -, la valutazione della sua tempestività è certamente giudizio di diritto censurabile ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., perchè concerne appunto la rispondenza del momento della sua iscrizione alla disciplina del R.D. n. 350 del 1895, art. 54;
che, quanto alla specifica questione della tempestività dell’iscrizione della riserva de qua, i Giudici a quibus – premesso che "non esiste un momento preciso in cui l’appaltatore deve iscrivere la riserva, in quanto questo coincide con quello in cui i fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, a prescindere dall’onere di specificazione del quantum" – hanno affermato che, nella specie, gli arbitri, nel ritenere tempestiva la proposizione della riserva al momento del terzo SAL perchè l’impresa in sede del secondo stato di avanzamento avrebbe potuto esporre solo una generica aspettativa di spesa, con tale asserzione hanno sostanzialmente riconosciuto che "il momento di emersione del pregiudizio determinante l’onere della riserva era già percepibile in sede di secondo stato di avanzamento, anche se non esattamente quantificabile";
che anche tale affermazione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, l’onere dell’appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi o indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 54, sorge per effetto e dal momento dell’iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi che evidenziano, secondo indici di media diligenza e buona fede, un aggravio di spesa a suo carico, ed impone che in detti registri sia specificato il titolo e l’ammontare della pretesa, con la conseguenza che, in relazione ai fatti produttivi di danno cosiddetto "continuativo", la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che detti fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 394 del 1979 e 15485 del 2000 citt., nonchè 23670 del 2006);
che, del resto, la stessa ricorrente ammette che l’ordine di servizio n. 3 del 25 febbraio 2000, con il quale il direttore dei lavori aveva disposto l’immediato conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta proveniente dall’esecuzione dell’opera, comportava lavori ulteriori rispetto a quelli contrattualmente ed originariamente stabiliti ed implicanti quindi, con ogni evidenza nel momento stesso dell’emanazione di detto ordine di servizio, costi ulteriori per l’impresa appaltatrice, sicchè, conformemente al richiamato e qui ribadito orientamento, la Società aveva la possibilità e l’onere di iscrivere la relativa riserva nell’atto di sottoscrivere il secondo S.A.L., mentre, sempre in conformità con lo stesso orientamento, aveva la facoltà di indicare la precisa quantificazione dei costi nel successivo momento in cui fosse stata in grado di calcolarli in via definitiva;
che le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2012

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