Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43552

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 28 settembre 2011 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e ha accolto, invece, l’istanza di detenzione domiciliare proposta da L.F. ex art. 47 ter Ord. Pen., comma 1 bis.

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che analoga misura alternativa, già fruita dal L. a partire dal 24 settembre 2010 in relazione ad altra esecuzione, era stata osservata dal condannato e si era conclusa senza violazioni nel novembre 2010;

mentre il più ampio beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale non appariva adeguato alla rieducazione del L., persona tossicodipendente e pluripregiudicata.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il quale lamenta la mancanza e la contraddittorietà della motivazione: il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei numerosi precedenti penali e giudiziari del L. e delle negative informazioni del Commissariato di pubblica sicurezza di Nola, sua città di residenza, e avrebbe ammesso l’istante alla misura della detenzione domiciliare sulla base della sola constatazione dell’assenza di violazioni di analoga misura cui il L. era stato precedentemente ammesso, il 24 settembre 2010, e ciò in contraddizione con tutti gli altri elementi istruttori (informazioni di polizia, precedenti, mancanza di lavoro) deponenti a sfavore del condannato.

3. Il pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base della ritenuta corretta motivazione dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza ha tenuto in doverosa considerazione tutti gli elementi istruttori correttamente integrati nella visione prospettica postulata dalle misure alternative alla detenzione, in quanto idonee a favorire il reinserimento sociale del condannato sulla base di un giudizio essenzialmente prognostico.

Accanto, dunque, ai precedenti penali del condannato è stato valorizzato l’andamento di precedente analoga misura della detenzione domiciliare, già fruita positivamente dall’istante, non senza sottolineare che i comportamenti illeciti dello stesso si arrestano a data antecedente la sua ammissione, il 24 settembre 2010, alla misura suddetta senza successive condotte devianti.

Siffatta motivazione risponde a canoni di completezza e coerenza e, come tale, non incorre in alcuna grave patologia del discorso giustificativo per mancanza o manifesta illogicità o contraddittorietà, tale da legittimare l’annullamento richiesto.

2. Consegue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, trattandosi di impugnazione proposta dal pubblico ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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