Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43551

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Svolgimento del processo

A seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 21.1.2013 il GIP del Tribunale di Catania revocava il beneficio della condizionale concesso a C.G. con la sentenza del Tribunale di Catania – sezione distaccata di Belpasso – in data 19.3.2010, irrevocabile il 14.5.2010 (avendo il predetto riportato condanna a due anni di reclusione con la sentenza del GIP del Tribunale di Catania del 24.9.2010, irrevocabile il 10.10.2011) e lo stesso beneficio concesso con la suddetta sentenza del GIP del Tribunale di Catania (concesso in presenza di cause ostative).

Applicava, inoltre, il beneficio dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 sulla condanna di cui alla menzionata sentenza in data 19.3.2010.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il C., chiedendone l’annullamento, con il primo motivo, per nullità dell’udienza camerale del 21.1.2013, in quanto egli non aveva ricevuto l’avviso dell’udienza, essendo stata tentata la notifica al precedente suo indirizzo in (OMISSIS), mentre dagli atti del processo risultava che aveva eletto domicilio in (OMISSIS).

Con il secondo motivo ha sostenuto che non poteva essere revocata la sospensione condizionale concessa con la sentenza del GIP del Tribunale di Catania del 24.9.2010, in quanto aveva beneficiato della sospensione condizionale solo con questa sentenza (portante condanna ad anni 2 di reclusione), essendo stata condonata la pena di cui alla precedente sentenza.

Motivi della decisione

Deve essere accolto il primo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di domicilio vale in ogni stato e grado del giudizio di cognizione.

Dopo la sua conclusione con sentenza irrevocabile la menzionata dichiarazione cessa di avere efficacia, poichè la fase esecutiva è autonoma e distinta per forma e contenuto dalla prima, essendo diretta alla soluzione di questioni attinenti proprio alla esecuzione del provvedimento (V. Sez. 3^, sentenza n. 3107 del 23.11.1998, Rv.

212856).

Dalla sentenza del GIP del Tribunale di Catania in data 24.9.2010 risultava che C.G. aveva dichiarato il proprio domicilio in (OMISSIS).

Al suddetto indirizzo è stata tentata la notifica dell’avviso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione sollevato dal P.M. e, non essendo stato possibile notificare al C. detto avviso, lo stesso è stato notificato ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Non essendo, però, il suddetto domicilio valido anche per la fase dell’esecuzione, non poteva essere utilizzata la procedura di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4 e si sarebbe dovuto procedere, dopo il fallito tentativo di notifica, alle ricerche del C..

Dovendosi dichiarare nulla l’udienza fissata senza dare al condannato la possibilità di intervenire, deve essere annullato il provvedimento adottato a seguito della predetta udienza, con rinvio al GIP del Tribunale di Catania per nuova deliberazione, previa regolare celebrazione dell’udienza in camera di consiglio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al GIP del Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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