Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 15 gennaio 2013 il Tribunale di Bari, giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del Procuratore della Repubblica della sede, diretta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a G. G.B. relativamente alla pena inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in data 14 marzo 2007, irrevocabile il 15 novembre 2007.

A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che i precedenti analoghi benefici fruiti dal G. per le pene infittegli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 4 maggio 2005 (irrevocabile il 24 luglio 2005) e con sentenza del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, in data 12 aprile 2006 (irrevocabile l’8 maggio 2007), legittimanti la revoca della terza sospensione condizionale della pena a norma dell’art. 168 c.p., comma 3, e art. 164 c.p., comma 4, erano noti al giudice della cognizione che aveva emesso la più recente sentenza del 14 marzo 2007 applicativa, per la terza volta, del medesimo beneficio poichè al G. era stata contestata la recidiva specifica e reiterata nel quinquennio.

La mancata impugnazione e il conseguente passaggio in cosa giudicata della più recente sentenza del 14 marzo 2007, anche con riguardo alla disposta sospensione condizionale della pena, rendevano pertanto improponibile in sede esecutiva l’istanza di revoca del beneficio, in conformità della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo la quale la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa può essere revocata nella fase esecutiva, ex art. 674 c.p.p., limitatamente al caso in cui l’elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (Sez. 3^, n. 33345 del 06/06/2012, dep. 29/08/2012, Indelicato, Rv. 253159, che richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n. 363 del 2007).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bari, il quale, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), ha dedotto l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 164 e 168 c.p..

3. Il Pubblico ministero presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso sulla base della ritenuta corretta motivazione dell’ordinanza impugnata, esente da vizi di carattere logico o giuridico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Risulta dallo stesso testo dell’ordinanza impugnata che, al momento dell’emissione della sentenza del 14 marzo 2007, concedente al G. il beneficio della sospensione condizionale della pena per la terza volta, non era ancora passata in cosa giudicata la sentenza del 12 aprile 2006, irrevocabile in data 8 maggio 2007, che aveva disposto la seconda sospensione condizionale dopo la prima ordinata con sentenza del 4 maggio 2005, irrevocabile il 24 luglio dello stesso anno.

Consegue che il giudice di cognizione, autore della terza sentenza, nonostante la recidiva pluriqualificata contestata al G., non era in condizioni di poter conoscere alla data della propria decisione, il 14 marzo 2007, la seconda sospensione condizionale della pena ottenuta dall’interessato con la sentenza del 12 aprile 2006 irrevocabile solo dall’8 maggio 2007.

La giurisprudenza citata dal giudice dell’esecuzione a conforto della decisione assunta non è, quindi, pertinente al caso in esame in cui si impone l’applicazione del diverso principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale "quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art. 164 c.p., comma 4, il giudice dell’esecuzione è tenuto, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., comma 1 bis, che richiama l’art. 168 c.p., comma 3, a disporre la revoca ancorchè al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo" (Sez. 1^, n. 998 del 05/11/2008, dep. 13/01/2009, Ingenito, Rv. 242506).

2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio, a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), potendo questa disporre direttamente la revoca di diritto, ex art. 168 c.p., comma 3, della sospensione condizionale della pena concessa a G. G.B. con sentenza del 14 marzo 2007 in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sospensione condizionale della pena concessa a G.G.B. con sentenza in data 14 marzo 2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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