Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43547

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 23/1/2012, rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, avanzata da M. P., condannato con sentenza del 2/5/2011 alla pena di mesi dieci di reclusione per evasione. Il Tribunale riteneva carente la documentazione prodotta.

In ogni caso l’istanza non poteva essere accolta, in quanto P. aveva subito la condanna per fatti assai recenti e riportato numerosi precedenti penali fin dal 2001, essendo, così, impossibile un giudizio prognostico favorevole in ordine al reinserimento sociale del condannato e alla prevenzione di ulteriori reati mediante la misura alternativa; il Tribunale riteneva necessario un periodo di osservazione e trattamento in Istituto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di P.M., deducendo omessa motivazione in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter richiesta in via subordinata nell’istanza e non presa in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza.

Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nell’istanza al Tribunale di Sorveglianza, P. aveva chiesto, nel caso la richiesta principale non fosse accolta, la concessione della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter.

Avendo respinto la richiesta di affidamento in prova, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto, quindi, pronunciarsi sulla richiesta avanzata in via subordinata; al contrario, essa non è stata in alcun modo trattata.

L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio limitatamente a tale omessa pronuncia.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *