Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2013) 24-10-2013, n. 43477

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza dell’8/1/2013, confermava la sentenza del Tribunale di Udine di condanna di F. J.N. per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 contestato per il porto fuori della propria abitazione di una pistola ad aria compressa cal. 4,5, di 500 munizioni dello stesso calibro nonchè di un coltello a serramanico lungo cm. 19, di cui cm. 6 di lama.

La Corte dava atto che la pistola era ad aria compressa e sviluppava energia cinetica inferiore a 7,5 joule, la qualificava come oggetto atto ad offendere, riteneva prevalente la previsione della L. n. 110 del 1975, art. 4 sulla norma regolamentare del D.M. 362 del 2001, art. 16 valutava come non giustificato il porto della pistola, poichè l’imputato non era iscritto ad alcun tiro a segno e aveva incongruamente sostenuto di essere in procinto di recarsi a sparare nel giardino dell’abitazione dei suoi genitori, quando ormai era già sceso il buio della sera.

Il coltellino era detenuto dall’imputato nella tasca del giubbotto;

la Corte dava atto che le giustificazioni fornite dall’imputato erano due, entrambe inconsistenti: venderlo a tale D., asserito collezionista di coltellini svizzeri, che era apparso non credibile e che non aveva fatto alcuna denuncia di essere un collezionista di arme bianche, oppure utilizzarlo per tagliare lo stupefacente che l’imputato aveva con sè alla polizia al momento del controllo, atteso che la cocaina era di natura pulverulenta e, quindi, il coltellino non poteva servire al suo taglio.

La Corte respingeva il motivo di appello concernente la lieve entità del porto dell’arma, che era priva del tappo rosso, identica ad una pistola vera e portata da chi era già stato condannato per rapina aggravata dall’uso di arma; riteneva, pertanto, che la pena non potesse essere ridotta.

2. Ricorre per cassazione il difensore di F.J.N., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

La pistola ad aria compressa veniva trasportata dal F. in piena conformità con il disposto del D.M. n. 362 del 2001, art. 10 dettato per le armi ad aria compressa: non veniva, quindi, "portata", ma "trasportata", condotta che non necessitava di alcuna autorizzazione nè comunicazione.

In via subordinata, il ricorrente deduce che la sanzione prevista alla violazione del D.M. n. 362 del 2001, art. 9 che disciplina il porto delle armi ad aria compressa è dettata dall’art. 16 dello stesso decreto che prevede una sanzione amministrativa: deve, infatti, trovare applicazione il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 e, comunque, la norma essere applicata in quanto eccezionale rispetto alla disciplina generale dettata dalla L. n. 110 del 1975.

In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione nel punto in cui non aveva ritenuto credibile il teste della difesa D.F.; in un quarto si contesta la violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, e il vizio della motivazione, atteso che le caratteristiche del coltellino erano tali da permettere di ritenerlo oggetto atto ad offendere, con la conseguente possibilità di applicare la sola pena pecuniaria ai sensi della L. n. 110 del 1975, dell’art. 4, comma 3.

In un quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 164 c.p., u.c. e il vizio della motivazione in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena a suo tempo concesso in relazione a precedente condanna, revoca disposta benchè non fosse stato superato il limite di due anni di pena detentiva e tenuto conto della assoluta modestia del precedente episodio, nel quale F. aveva fatto uso di una bomboletta spray contenente sostanza irritante.

In un ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e mancanza di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con altra sanzione, non sussistendo ostacoli di carattere soggettivo od oggettivo.

Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso concernente la sussistenza del porto della pistola ad aria compressa è fondato.

La pistola ad aria compressa era custodita nel bagagliaio della macchina condotta dall’imputato, scarica e chiusa nella scatola insieme al munizionamento: modalità conformi al disposto del D.M. 9 agosto 2001, n. 362, art. 10 che dispone, appunto, che il trasporto delle armi ad aria compressa dallo stesso regolate deve essere effettuato usando la massima diligenza, con le armi trasportate scariche e inserite in custodia. Si deve anche ricordare che, poichè la detenzione delle pistole ad aria compressa non è soggetta all’obbligo di denunzia, anche il loro trasporto non richiede alcun adempimento.

Ebbene: la giurisprudenza formatasi sul porto di armi distingue tra "porto" e "trasporto" sulla base della loro diretta e pronta disponibilità da parte dell’agente: si è infatti affermato integrare il reato di porto d’arma in luogo pubblico previsto dall’art. 699 c.p., comma 2, il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un’autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l’agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l’arma sia materialmente portata addosso (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013 – dep. 21/03/2013, Rochira, Rv.

255177); si è richiesto, per ritenere il porto, che l’agente abbia la possibilità di un’utilizzazione immediata della stessa (Sez. 1, n. 24686 del 22/05/2008 – dep. 18/06/2008, Comune, Rv. 240589); si è ritenuto, invece, ricorrere l’ipotesi del trasporto quando l’arma è oggetto inerte di un’operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione (Sez. 1, n. 395 del 06/12/1999 – dep. 14/01/2000, Rossi, Rv. 215146).

Se, quindi, nel caso in esame, non vi è alcun dubbio che il ricorrente portasse con sè il coltellino, che custodiva nella tasca del giubbotto, altrettanto non può dirsi quanto alla pistola ad aria compressa che, per il luogo dove era tenuta (il bagagliaio dell’autovettura, non immediatamente raggiungibile dall’autista) e per il fatto che essa era scarica e custodita in una scatola, non era prontamente utilizzabile dal F..

La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio con riferimento al porto della pistola ad aria compressa per insussistenza del fatto.

2. Il motivo concernente la giustificazione del porto del coltellino è, invece, palesemente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato in ordine all’inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dal F., segnalando che esse erano due diverse (e incompatibili) e che il teste della difesa non era apparso affatto credibile.

3. Piuttosto, l’annullamento della condanna per il porto della pistola impone al giudice di merito di rivalutare le decisioni concernenti la possibilità di riconoscere l’attenuante della lieve entità del fatto (valutazione che dovrà essere effettuata con riferimento al solo coltello), il trattamento sanzionatorio e la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di porto della pistola ad aria compressa perchè il fatto non sussiste e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste per nuovo giudizio, con riferimento al reato di porto di coltello, in ordine all’attenuante del fatto di lieve entità, alla revoca della sospensione condizionale della pena e al trattamento sanzionatorio;

rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

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