Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 20-02-2014, n. 8072

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 28/03/2012 il Giudice di Pace di Palermo assolveva G.G. dal reato di cui all’art. 590 c.p., comma 1 per non avere commesso il fatto.

Al G., che era alla guida di un automezzo militare Fiat Ducato, era stato contestato di avere per colpa investito i pedoni A.C. ed Am.Ma., che si accingevano ad attraversare la strada sull’apposito passaggio pedonale, cagionando alle stesse lesioni personali, guaribili rispettivamente in giorni cinque e sei.

Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo proponeva appello,trasmesso tempestivamente a questa Corte di cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.

Il Procuratore della Repubblica ricorrente riteneva infondate le censure mosse dal giudice di prime cure in merito alla parzialità e all’incompletezza delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, dal momento che la persona offesa A.C., nella testimonianza resa in data 9.12.2011, dopo avere accuratamente descritto il conducente del veicolo investitore, aveva riconosciuto G.G. in sede di individuazione fotografica e che inoltre le discrepanze esistenti tra la testimonianza dell’ A. e quella della teste R. attenevano a circostanze di valore secondario rispetto al nucleo rappresentativo costituito dall’avvenuto investimento dei pedoni ad opera di un militare appartenente ai Carabinieri.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deve essere accolto. La motivazione della sentenza impugnata non è infatti congrua poichè il giudice di Pace non ha offerto una valutazione di sintesi capace di dare logica spiegazione delle risultanze processuali acquisite e, in particolare, con riferimento alla credibilità del riconoscimento fotografico secondo le caratteristiche con cui si è realizzato.

La persona offesa A.C. infatti che, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva ben visto il G. nel corso del sinistro, dal momento che egli aveva soccorso le donne coinvolte nell’incidente ed era rimasto con loro fino al momento dell’arrivo dell’ambulanza, aveva effettuato nei confronti dell’imputato G. G. un riconoscimento fotografico nel corso della testimonianza resa in data 9.12.2011.

La valorizzazione di altri elementi, quali le discrepanze esistenti tra la testimonianza dell’ A. e quella della teste R. e le dichiarazioni del teste Al. che aveva negato di riconoscere l’investitore nella persona di G.G. nelle foto che gli erano state mostrate non è sostenuta da adeguato supporto logico. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. deve essere pronunziato annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Palermo per nuovo esame. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza e rinvia al giudice di pace di Palermo per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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