Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con la sentenza gravata il primo giudice ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso gli atti della procedura indetta dall’Università degli Studi xxx di xxx per l’ammissione alle attività didattiche aggiuntive per l’insegnamento nelle classi con allievi in situazione di handicap, in specie contestando il provvedimento di esclusione comunicatogli in data 25 marzo 2009.
Nel dettaglio, l’odierno appellato è stato escluso dalla procedura in quanto contestualmente iscritto alla S.I.S.S. dell’Università di Catania.
L’Università ha ritenuto, pertanto, disattesa la previsione dell’art. 8 del bando, oltre che violato il ritenuto principio generale che vieta la contemporanea iscrizione a due diverse Università per la medesima tipologia formativa.
Con la sentenza gravata, viceversa, il primo giudice laddove ha ritenuto che il divieto di contemporanea iscrizione sia riferito dal citato art. 8 del bando solo ad altri corsi di laurea, non anche dunque alle scuole di specializzazione.
Propone gravame l’Università ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.
All’udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso va accolto.
Come osservato, l’odierno appellato è stato escluso dalla procedura in quanto contestualmente iscritto alla S.I.S.S. dell’Università di Catania.
L’Università ha in ciò ravvisato violazione dell’art. 8 del bando, oltre che del ritenuto principio generale che vieta la contemporanea iscrizione a due diverse Università per la medesima tipologia formativa.
Ebbene, il Collegio non condivide quanto sostenuto dal primo giudice laddove ha affermato che il divieto di contemporanea iscrizione sia riferito dal citato art. 8 del bando solo ad altri corsi di laurea, non anche dunque alle scuole di specializzazione.
Come invero già ritenuto dalla Sezione nella fase cautelare della presente vicenda, deve tenersi conto, in sede di interpretazione delle previsioni contenute dalla lex specialis, del generale principio che fa divieto di cumulare il medesimo arco temporale per il conseguimento di una pluralità di titoli di studio o di abilitazione professionale.
Consegue che il citato art. 8 del bando, lungi dal riferire il divieto di contemporanea iscrizione ai soli frequentanti di altri corsi di laurea, va inteso come volto a precludere l’iscrizione anche a coloro che frequentino, presso altre Università, scuole di specializzazione, salva la riconosciuta possibilità di richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa al corso di studio di provenienza.
Alla stregua delle esposte ragioni va quindi accolto l’appello.
Sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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