Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 20-02-2014, n. 8071

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con sentenza del 7.03.2008, dichiarava G.S. responsabile in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e, concesse le attenuanti generiche e quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 800 di multa, con i doppi benefici, confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.

La Corte di appello di Bari, con sentenza datata 31.05.2012, oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l’imputato al pagamento delle spese del grado.

Avverso tale sentenza l’imputato G.S., a mezzo del suo difensore proponeva ricorso in cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:

1) illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Sosteneva sul punto la difesa che la Corte territoriale aveva dato particolare risalto alla ricostruzione dei fatti operata dal brigadiere M., che aveva individuato nel G. il soggetto che aveva preso la banconota da 5 Euro consegnata dall’acquirente la sostanza stupefacente, ma aveva omesso di considerare il racconto dell’altro teste, il brigadiere D. G.P. che aveva partecipato all’intervento unitamente al Carabiniere M. e che era caratterizzato da imprecisioni e contraddizioni rilevate dallo stesso giudice di primo grado. Secondo la difesa nel racconto dei due operanti ci sarebbero state rilevanti contraddizioni: il M. aveva infatti affermato che gli operanti penetrarono all’interno del parco con l’auto di servizio, in tal modo creando l’effetto sorpresa che aveva consentito loro di cogliere sul fatto gli imputati; secondo il D.G. invece la scena della cessione sarebbe stata percepita dalla strada che costeggia esternamente il parco, stante l’impossibilità di farvi ingresso con l’autovettura. La difesa del ricorrente valorizzava poi le dichiarazioni rese da V.M., ritenute invece contraddittorie e non veritiere dai giudici della Corte territoriale, che aveva dichiarato di essere stato lui a gettare a terra il pacchetto contenente la sostanza stupefacente.

Rilevava infine la difesa che comunque il reato ascritto al ricorrente risulta ormai prescritto, essendo stato commesso in data (OMISSIS). Risulta infatti applicabile il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73 cit. D.P.R. all’epoca del fatto, da ritenersi più favorevole rispetto a quello attuale e dunque applicabile ex art. 2 c.p., ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. sia nella vecchia che nella nuova formulazione.

Motivi della decisione

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati.

Per quanto attiene al primo motivo, si osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Bari hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del G. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti operanti non risulta affatto contraddittoria, come ritenuto dal G.. Veniva infatti evidenziata la precisa e dettagliata deposizione del brigadiere M. che, diversamente dal teste D.G. che aveva ricordi confusi e imprecisi, ha ricostruito in modo particolareggiato l’operazione, precisando che colui che aveva consegnato "qualcosa" al ragazzo che si era allontanato e aveva gettato a terra la busta contenente la sostanza stupefacente era stato generalizzato per S.L., mentre l’altro ragazzo che era stato notato ricevere la banconota da cinque euro veniva identificato per l’odierno ricorrente G. S., che veniva trovato in possesso della somma di Euro 520,00 in banconote di vario taglio. Precisavano altresì i giudici della Corte territoriale che lo scambio in questione era stato attentamente osservato dai Carabinieri, a breve distanza. Per quanto poi attiene alle dichiarazioni di V.M., che aveva dichiarato di essere stato lui a gettare a terra la sostanza stupefacente, i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato non solo che le stesse contrastano decisamente con quanto riferito dal brigadiere M., ma che contrastano altresì con quanto riferito dallo stesso G. in sede di interrogatorio, allorchè ha sostenuto di essersi trovato sul posto soltanto con S. e V. P., negando in sostanza la presenza del maggiorenne M..

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, non essendo ancora decorso alla data odierna il termine massimo di prescrizione (all’1.01.2025).

Il proposto ricorso deve essere , pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014

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