Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 05-09-2012, n. 14904

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
"L’Agenzia delle Entrate ricorre contro xxx e xxx srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha giudicato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di xxx srl al rimborso dell’IVA versata a seguito di un contratto di servizio transfrontaliero.
La sentenza gravata ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio per la mancata notifica del relativo ricorso ad una delle parti del giudizio di primo grado, ossia la xxx srl, intervenuta in causa quale successore a titolo particolare della xxx srl (dalla quale aveva acquistato il ramo d’azienda comprendente il credito IVA dedotto in giudizio).
La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo – per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49 e art. 53, comma 2 e art. 331 c.p.c. – in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale dichiarando inammissibile l’appello, invece che ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della xxx srl.
Entrambe le intimate resistono con controricorso, eccependo preliminarmente che il ricorso dell’Agenzia sarebbe:
1) inammissibile per omissione della sommaria esposizione dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., n. 3);
2) inammissibile per omessa indicazione degli atti e documenti decisivi (art. 366 c.p.c., n. 6);
3) improcedibile per mancata allegazione degli atti e documenti decisivi (art. 369 c.p.c., n. 2):
Nel merito le intimate sostengono la correttezza della decisione impugnata sottolineando che la xxx srl non era un interventore adesivo dipendente, ma era intervenuta in causa ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3.
Le eccezioni preliminari delle contro ricorrenti appaiono infondate:
quanto alla prima, perchè il requisito formale di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, è funzionale alla comprensione dei motivi di gravame e, nella specie, l’esposizione dei fatti di causa che si legge nelle prime due pagine del ricorso risulta sufficiente per ragguagliare la Corte su quanto è necessario che essa sappia ai fini dell’intelligenza e valutazione della censura proposta dall’Agenzia.
quanto alla seconda ed alla terza, perchè il ricorso si risolve nella censura di un errore in rito del giudice di merito rilevabile direttamente dalla sentenza gravata, cosicchè esso non può ritenersi fondato su alcun atto processuale o documento o contratto o accordo collettivo del quale fosse quindi necessaria la specifica indicazione, a pena di inammissibilità, nè la produzione, a pena di improcedibilità.
Tanto premesso, la censura della difesa erariale appare manifestamente fondata, giacchè, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., applicabile al giudizio tributario per il richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, la mancata integrazione del contraddittorio in appello non da luogo in nessun caso all’inammissibilità del gravame, bensì all’integrazione del contraddittorio iussu iudicis (vedi, tra le varie, Cass. 11154/03:
Nell’ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione alfine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio – il giudice di appello, in applicazione dell’art. 331 cod. pive, civ., deve disporre l’integrazione dei contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio, in difetto di emissione di tale ordine, non comporta l’inammissibilità del gravame, ma la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità); tale principio, occorre aggiungere, vale quale che sia la posizione processuale che la parte pretermessa in appello rivestiva nel giudizio di primo grado (ricorrente, resistente, chiamato, interventore principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente o, infine, interventore ex art. 111 c.p.c.).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in Camera di consiglio, con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, perchè conosca dell’appello dell’Ufficio".
che le parti intimate sono costituite con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che le parti intimate hanno depositata memoria difensiva.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione, che non risultano inficiate dalle argomentazioni svolte nella memoria delle contro ricorrenti;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

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