Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La signora A.M., con ricorso n. 8925 del 2002 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, ha chiesto l’annullamento: del provvedimento del Provveditore agli studi di Napoli, prot. n. 37124 del 2002, con il quale è stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, ex art. 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, per avere già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000 avendo sostenuto esame finale; del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale della Campania, prot. n. 8770/LM del 2002, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di esclusione, in quanto la stessa aveva già conseguito un’abilitazione in una precedente sessione riservata; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

2. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 17518 del 2004, ha accolto il ricorso "nei sensi e nei limiti di cui in motivazione", e, per l’effetto, ha annullato l’esclusione della ricorrente dalla sessione riservata di esami di cui si tratta. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Nella sentenza di primo grado, richiamata la conforme giurisprudenza al riguardo, si afferma che l’art. 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2002 (recante riapertura dei termini della sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di cui all’ordinanza n. 33 del 2000) e la normativa di cui alle leggi 13 maggio 1999, n. 124 ("Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e 27 ottobre 2000, n. 306 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 agosto 2000, n. 240, recante disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 20002001") devono essere interpretati nel senso dell’ammissibilità ai nuovi corsi anche di quanti abbiano conseguito il titolo per una diversa disciplina, essendo ciò sufficiente per l’accoglimento del ricorso con assorbimento dei motivi restanti.

2. Nell’appello si deduce che la previsione di cui all’art. 2 della citata ordinanza n. 1 del 2001, per il quale "In nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o l’idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali indicate al comma precedente ed ha sostenuto l’esame finale" (comma 4), in quanto propria di una lex specialis che l’Amministrazione deve applicare nella sua interezza, preclude l’interpretazione data dal giudice di primo grado; e ciò sia alla luce dello scopo dell’ordinanza, consistente nella riapertura dei termini di scadenza per quanti non fossero riusciti a maturare il servizio richiesto dai bandi precedenti sia per il chiaro tenore del divieto recato dalla norma citata.

3. Le censure dedotte in appello sono infondate.

Questo Consiglio ha infatti chiarito che "l’art. 2, comma 3, della citata ordinanza ministeriale, che riapre i termini di partecipazione alle sessioni riservate di esame, precedute dalla frequenza di un corso, per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole materne, primarie e secondarie, non esclude dalla partecipazione i soggetti abilitati per altra classe di concorso all’esito di una precedente sessione riservata.

La mancanza di un dato testuale chiaramente ostativo induce ad optare per una interpretazione capace di valorizzare la libertà dell’insegnante di accedere a corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse, e ciò sia in forza del generale principio in base al quale l’Amministrazione, nell’ambito dei procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l’obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre limitazioni che non trovano riscontro in espresse cause di esclusione previste dalla legge o che siano giustificate dalla ratio della stessa, sia alla luce dei principi costituzionali in punto di tutela del diritto alla formazione e all’elevazione professionali dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2 Cost.), che nel settore del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento a favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l’assunzione all’impiego in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.): così Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3216. A ciò va aggiunta la considerazione che l’introduzione, in via interpretativa, della più ampia limitazione contrasterebbe anche con quanto prevedono le leggi 3 maggio 1999, n. 124 e 27 agosto 2000, n. 306, della quale l’ordinanza n. 1 del 2001, al pari di quelle che l’hanno preceduta, costituisce attuazione e che non pongono preclusioni nel senso voluto dall’amministrazione. Consegue che l’ordinanza citata, quale atto di normazione secondaria, non può porre cause ostative alla partecipazione non previste ed autorizzate dalla normativa primaria, ed in tal senso deve essere privilegiato il criterio interpretativo "secundum legem"" (Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 711; 2 febbraio 2009, n. 538; 21 marzo 2005, n. 1123; 21 maggio 2007, n. 2544).

Da tale indirizzo non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, in cui la ricorrente aveva in precedenza conseguito l’abilitazione all’insegnamento per una classe ("D613 – "Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria") diversa da quella per la quale ha presentato domanda di ammissione alla sessione riservata di cui all’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 ("A018 -Discipline geometriche").

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve quindi essere respinto.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *