Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-09-2012, n. 14881

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Svolgimento del processo
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 54/07/05, depositata il 15.2.2006, dichiarava inammissibile, per la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento, l’atto di appello proposto dalla xxx s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso della società (rilevando la ritualità della iscrizione a ruolo nei termini di legge) contro la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate chiedeva l’escussione delle garanzie prestate a favore della ditta O.G. a favore dell’Ufficio Iva di Caserta a garanzia del rimborso anticipato dell’Iva per l’anno 1990 e per i primi tre trimestri del 1991, rispettivamente delle somme di L. 125.022.000 e L. 83.929.000, asseritamele indebitamente rimborsate.
Proponeva ricorso per cassazione la xxx s.p.a.
deducendo i seguenti motivi:
a) omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) non avendo la CTR considerato che l’Agenzia si è costituita in giudizio senza sollevare alcun vizio di notifica, sanando eventuali vizi della stessa;
b) nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo la CTR rilevato l’avvenuta costituzione dell’Agenzia nel giudizio di appello, con i conseguenti effetti;
c) violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, non avendo la CTR rilevato che la notificazione deve ritenersi regolare anche quando venga prodotta, anche in fotocopia, la ricevuta di spedizione della raccomandata;
d) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo il giudice di appello esercitato il potere di acquisizione d’ufficio dell’avviso di ricevimento in questione;.
e) nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per l’omesso esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ai fini della acquisizione dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello, riproponendo anche i motivi dedotti nell’atto di appello.
La Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.6.2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. I primi due motivi di ricorso vengono trattati congiuntamente, stante la loro connessione logica. In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, l’unico documento attestante la consegna a questi, la sua data e l’identità della persona nelle cui mani è stata eseguita è l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante.
La notifica a mezzo posta, infatti, non si esaurisce con la mera spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario.
Conseguentemente, laddove sia stata utilizzata tale modalità di trasmissione dell’atto processuale, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notifica e l’impossibilità di rinnovarla ex art. 291 c.p.c..
Ciò non vale se il ricorrente, dopo aver spedito il ricorso, non entri in possesso della ricevuta di ritorno per cause imputabili all’ufficio postale (circostanza non dedotta nella fattospecie); in tal caso, però, occorre richiedere la rimessione in termini (art. 184-bis c.p.c.) per produrre l’avviso, offrendo la prova della non imputabilità della causa della mancata produzione.
2. Il terzo motivo difetta di autosufficienza, non avendo allegato o comunque, provato la ricorrente di avere prodotto in fotocopia, la ricevuta di spedizione della raccomandata.
Anche gli ultimi due motivi vanno disattesi.
Il giudice tributario non è obbligato ad esercitare ex officio i poteri istruttori di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, salvo che non sussista il presupposto della impossibilità di acquisire la prova altrimenti. Tuttavia, in presenza di una specifica richiesta, il giudice non è esonerato dall’obbligo di esporre i motivi per i quali non ritiene che sussistano i presupposti per l’esercizio del potere.
E’, quindi, infondato il motivo di ricorso con il quale la ricorrente solleciti l’esercizio dei poteri del giudice di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, ove abbia ad oggetto l’acquisizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui veniva notificato il ricorso in appello, innanzitutto, perchè si tratta di documenti in possesso della parte che ha formulato la richiesta e che ben possono essere prodotti dalla stessa che non ha allegato alcuna causa di impossibilità o alcun concreto impedimento; manca, inoltre, il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell’onere della prova e che legittima l’esercizio del potere di ufficio da parte del giudice tributario, costituito dalla impossibilità per una delle parti, di acquisire documenti in possesso dell’altra (cfr. Cass. 30 dicembre 2010 n. 26392).
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

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