Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-09-2012, n. 14879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la xxx di xxx s.a.s., per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, pronunciata a seguito di un precedente giudizio di cassazione con rinvio, denunciando l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 384 c.p.c.. L’Agenzia ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di fornire una congrua motivazione su due punti:
a) la natura strumentale di taluni immobili, come tali ammortizzabili;
b) il tipo di attività, non meramente commerciale, svolta dalla società, che consente quindi l’ammortamento.
La società resiste con controricorso e ricorso incidentale, con il quale lamenta la carenza di motivazione sulla compensazione delle spese.
Nessuno dei due ricorsi riuniti può trovare accoglimento.
Quanto al ricorso principale, la CTR ha accertato la natura strumentale degli immobili in questione, sulla base della classifica catastale e della concreta destinazione degli stessi. Lo stesso dicasi per l’attività di impresa svolta dalla società, ricavata dall’esame del bilancio della società stessa che non risulta contestato dall’ufficio. D’altra parte, il ricorso dell’Agenzia non indica eventuali altre deduzioni (relative alla natura degli immobili e/o della attività svolta) che sarebbero rimaste senza risposta, o elementi ignorati dai giudici di appello.
Con il ricorso incidentale viene dedotto il vizio di motivazione della compensazione delle spese sancita dalla CTR. Trattasi di valutazione discrezionale contenuta in una sentenza (pubblicata il 6 dicembre 2005) in relazione alla quale non trova applicazione la riforma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, attuata con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, che richiede ora la esplicita indicazione dei motivi di compensazione delle spese, in vigore dal 1 marzo 2006 e applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore (citata L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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