Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-09-2012, n. 14874

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia residua riguarda la natura, agricola o meno, di un fabbricato oggetto di compravendita. Nell’atto di compravendita, il fabbricato è stato qualificato come fabbricato rurale, unitamente ai suoli oggetto della stessa compravendita.

Nella specie, la qualificazione del fabbricato rileva ai fini dell’imposta di registro, oggetto della controversia. I venditori hanno dichiarato di agire in qualità di titolari di ditte individuali, con la conseguenza che le vendite erano soggette ad Iva e, quindi, scontavano l’imposta di registro in misura fissa.

L’Ufficio, a seguito di controllo D.Lgs. n. 463 del 1997, ex art. 3 ter, rilevata la natura rurale degli immobili compravenduti, ha escluso che potessero essere oggetto di imposizione Iva, e, quindi ha liquidato l’imposta in misura proporzionale.

L’avviso di liquidazione è stato impugnato e la CTP ha accolto il ricorso per violazione del citato art. 3 ter, sul rilievo che tale disposizione non consente un controllo sostanziale.

La CTR, invece, ha ritenuto che l’ufficio ha liquidato l’imposta soltanto sulla base degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione, ma poi ha confermato la liquidazione su base proporzionale soltanto per i terreni, ritenuti certamente di natura agricola, ma non per l’immobile, ritenuto di lusso e soggetto ad Iva e perciò soggetto ad imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, denunciando vizi di motivazione e violazione del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3 ter.

La parte privata resiste con controricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le due censure vanno esaminate congiuntamente. Premesso che non si comprende sulla base di quale disposizione il controllo dell’ufficio dovrebbe essere limitato soltanto all’analisi del mero contenuto dell’atto di compravendita, è certo che la statuizione relativa al fabbricato non è supportata da alcuna motivazione.

La CTR si limita ad affermare che dagli atti risulta che trattasi di fabbricato di lusso, senza indicare il contenuto di tali atti e senza esporre le ragioni che sono alla base di tale conclusione.

Conseguentemente, il ricorso appare fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Emilia Romagna, per il giudizio di merito e per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della CRT dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2012

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