Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-10-2013) 03-02-2014, n. 5120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/10/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modica, su richiesta di emissione di decreto penale di condanna in relazione al reato ex artt. 55 e 1161 c.n. accertato il (OMISSIS), ha emesso sentenza di non luogo a procedere per essere il fatto non previsto dalla legge come reato. La contestazione concerne il mantenimento senza autorizzazione di una edificio destinato a civile abitazione all’interno della zona compresa entro 30 metri dal confine del demanio marittimo.

Il giudice ha rilevato che la modifica introdotta all’art. 1161, citato, dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19, ha eliminato il richiamo alla disposizione contenuta nella citata Legge, art. 55 (nonchè a quelle contenute negli artt. 714 e 716) e lo ha sostituito con il richiamo a "i vincoli cui è assoggetta la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aerodromi". Tale modifica comporta il venir meno della precedente ipotesi incriminatrice concernente la realizzazione di edifici insistenti su terreno di proprietà privata ma compresi entro la fascia di 30 metri dal demanio marino, dovendosi escludere che la modifica stessa abbia lo scopo di ampliare l’area di rilevanza penale delle condotte; ciò in quanto il medesimo art. 19, comma 15, come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 19, opera un richiamo agli "ordini previsti dagli artt. 712 e 714" e fissa per la violazione una sanzione amministrativa.

Osserva, ancora, il giudice che nessun "vincolo di inedificabilità" è fissato dall’art. 55, comma 1, citato, che si limita a prevedere la necessità che le nuove costruzioni siano precedute dalla autorizzazione del capo del compartimento. Si tratta di autorizzazione che opera secondo la medesima "ratio" del permesso di costruire, e cioè di un intervento del soggetto pubblico che non è impositivo di nuovi vincoli ma meramente ricognitivo dei presupposti che legittimano l’edificazione (Sez.Un., n. 17178 del 2002; Corte Cost, sentenza n.5 del 30/1/1980).

Infine, l’interpretazione così accolta non priverebbe l’ordinamento di qualsiasi rimedio avverso la violazione della disposizione contenuta nell’art. 55, comma 1, posto che il comma 5 di tale articolo rinvia alla previsione dell’art. 54 che prevede la possibilità per il capo del compartimento di ordinare la rimessione in pristino dei luoghi.

2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, il quale lamenta:

a. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) con riguardo all’applicazione degli artt. 55 e 1161 c.n..

Le previsioni del D.Lgs. n. 96 del 2005, attuative del disposto della L. n. 265 del 2004, furono introdotte per accrescere la sicurezza del trasporto aereo e della gestione portuale (si veda il preambolo alla legge delega, formulato dopo l’incidente aereo occorso a (OMISSIS) nel mese di (OMISSIS)) e in tal senso deve essere intesa la sostituzione dell’espresso richiamo alle sole disposizioni contenute negli artt. 55, 714 e 716 con l’espressione che rinvia in senso più ampio ai "vincoli" esistenti sulla proprietà privata che si collochi nelle zone prossime al demanio marittimo oppure ad aeroporto. Che la "ratio" della innovazione sia quella di assicurare in modo quanto più possibile efficace una fascia di rispetto e di sicurezza attorno alle aree portuali, demaniali e aeroportuali lo dimostra il fatto che l’autorizzazione di cui all’art. 55, comma 1, non necessaria nell’ipotesi che l’autorità marittima abbia concorso alla emanazione di piani regolatori o di ampliamento che interessano i "terreni prossimi al mare": ipotesi che si realizza quando detta autorità abbia accertato che nuove edificazioni non interferiscono negativamente con l’impiego che delle aree demaniali o portuali o aeroportuali si intende fare. In tal senso deve leggersi il contenuto della sentenza Sez. 3, n. 35210 del 2009 e delle altre decisioni della medesima sezione emanate dopo la modifica legislativa (n.35886 del 2006, n. 12039 del 2007, n.17981 del 2008).

b. Vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) posto che la soluzione adottata dal giudice comporterebbe una disarmonia normativa, prevederebbe una sanzione accessori (riduzione in pristino) scissa da una sanzione principale ed escluderebbe l’esistenza di sanzione penale per violazioni che attengono ad esigenze di tutela (sicurezza e fruibilità di aree demaniali, portuali e aeroportuali) maggiori di quelle ordinariamente previste dalla disciplina in tema di permesso di costruire, disciplina sorretta da sanzione penale.

3. Propone ricorso anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, in sintesi lamentando:

errata applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto il nuovo testo rappresenta una estensione, e non una riduzione, dell’area di intervento penale; erroneamente il primo giudice ha ritenuto che, non costituendo l’autorizzazione prevista un atto impositivo di vincolo di inedificabilità, non sussistano i presupposti di sanzionabilità penale: l’espressione introdotta nel testo dell’art. 1161, citato, amplia il concetto di "vincolo" e richiama tutte le limitazioni esistenti sulla proprietà confinante con l’area demaniale poste a tutela dell’interesse collettivo.

Motivi della decisione

1. La Corte ritiene che i ricorsi meritino accoglimento. In particolare, le ampie e articolate considerazioni del Procuratore della Repubblica ricorrente contengono una puntuale ricostruzione della genesi e della "ratio" della fattispecie derivante dalla modifica apportata all’art. 1161 c.n. con il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modifiche, tra le altre cose prospettando una corretta interpretazione del rinvio agli "ordini previsti dagli artt. 712 e 714" contenuto nella nuova disposizione.

2. Osserva la Corte che il permanere di una competenza dell’autorità marittima nelle procedure di programmazione relative all’assetto del territorio che si relaziona con le aree portuali e aeroportuali oppure, in assenza di tale partecipazione, il permanere di uno specifico potere di intervento (art. 55 c.n., comma 4) confermano la necessità di una valutazione previa delle interferenze che le opere erigende nella zona di rispetto possono avere con le attività che in tali aree hanno luogo.

3. L’interpretazione proposta dai ricorrenti trova conferma nelle decisioni di questa Corte assunte successivamente alla modifica normativa in esame con riferimento al permanere dell’illecita edificazione nelle aree di rispetto demaniale. Questa Sezione ha ribadito che anche successivamente agli interventi normativi richiamati dal Tribunale di modica nella sua decisione, "l’art. 1161 c.n., punisce infatti, senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti", desumendosi dal contesto motivazionale che tali vincoli, posti a difesa di un interesse generale, ricomprendono anche le ipotesi come quelle oggetto della presente decisione (Sez. 3, n.35210 del 23/6/2009, Di Paolo).

Si tratta di decisione che conferma analogo principio indirettamente affermato dalla sentenza della Sez. 3, n. 12039 del 2/2/2007, Pisano, così che deve concludersi che le complessive motivazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità superano le pur articolate argomentazioni che sostengono il provvedimento impugnato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza, emessa in sede di decisione su istanza di pronuncia di decreto penale di condanna e al di fuori del contraddittorio tra le parti, deve essere annullata senza rinvio e gli atti restituiti per l’ulteriore corso al Tribunale attualmente competente ex D.Lgs. n. 155 del 2012.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi agli atti al Tribunale di Ragusa per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

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