Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 700

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata, il TAR per l’Umbria ha respinto il ricorso n. 52 del 2005.

2. Con l’appello in epigrafe, l’originario ricorrente ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

3. Con una nota depositata in data 19 ottobre 2010, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente ricorso.

L’appello deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sussisteno i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 7043/2005, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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