Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1), Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’Interno per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, di estremi indicati in epigrafe.
In accoglimento del ricorso di primo grado n. 1959 del 2003, la sentenza appellata ha annullato il decreto del Prefetto della Provincia di Avellino prot- n- 974/16°/P.A. del 24 marzo 2003, con il quale veniva disposto nei confronti della società xxx s.c.a.r.l. l’incameramento della somma di Euro 1.500,00 quale parte della cauzione complessiva prestata dalla società a garanzia delle obbligazioni connesse con lo svolgimento del servizio di vigilanza privata.
Ad avviso del TAR, nessuna legge avrebbe attribuito al Prefetto il potere di imporre i cd minimi tariffari.
2). Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha dedotto che il Prefetto ha legittimamente sanzionato la violazione della prescrizione della licenza, a suo tempo non impugnata dalla società.
L’appello così sintetizzato merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.
Anche se è ormai venuto meno il precedente sistema basato sulla previsione di un tariffario minimo inderogabile, ciò non toglie, tuttavia, che l’atto di approvazione delle tariffe continui a costituire parte integrante del provvedimento autorizzatorio che abilita all’esercizio stesso dell’attività di vigilanza. In tal senso depone chiaramente l’art. 257 del regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il quale dispone testualmente: "L’atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l’approvazione delle tariffe, dell’organico, delle mercedi, dell’orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia".
Non vi è dubbio, quindi, che, nell’ambito del rapporto autorizzatorio l’Istituto di vigilanza non si sarebbe potuto discostare dai limiti tariffari approvati, in quanto quei limiti, costituendo parte integrante della licenza di pubblica sicurezza, hanno conformato, come regola del caso concreto, lo svolgimento dell’attività di vigilanza e, in particolare, l’autonomia negoziale in sede di conclusione dei relativi contratti.
La violazione dei medesimi limiti ha comportato, in definitiva, la violazione dell’autorizzazione – le cui determinazioni immediatamente lesive, sotto tale profilo, non sono state impugnate – e ha giustificato l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Amministrazione.
3). L’appello, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado n. 1959 del 2003.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5633/2005, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado n. 1959 del 2003.
Condanna la società "xxx s.c.a.r.l." al pagamento a favore del Ministero dell’Interno, del pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere

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