Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo respingeva i ricorsi incardinati sub R.G. nn. 423/99 e 614/99, tra di loro riuniti, proposti da F.M.M. avverso (i) l’ordinanza n. 16/99 del 12 aprile 1999 della Capitaneria di Porto di Pescara, con cui gli era stato ingiunto di rimuovere un’opera abusiva realizzata presso il molo sud del porto di Giulianova, e (ii) il provvedimento n. 13796 del 6 maggio 1999, con cui la stessa Capitaneria di Porto aveva respinto l’istanza di concessione in sanatoria per l’occupazione di suolo demaniale presentata in relazione a tale manufatto. Poneva le spese di causa a carico del ricorrente.

2. Il Tribunale amministrativo regionale basava la statuizione di rigetto sul duplice rilievo (i) che l’opera abusiva insistente su suolo demaniale, contrariamente all’assunto del ricorrente – secondo il quale si trattava di vecchia struttura destinata alla pesca (c.d. "trabocco" o "trabucco") tipica della costa abruzzese e assoggettata a specifica tutela dalla l. reg. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93 -, consisteva in semplice attrezzo da pesca (c.d. "bilancia fissa") esulante dall’ambito di tutela della citata legge regionale, e (ii) che era pacifica la costruzione abusiva su suolo demaniale con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione emesso ex art. 54 cod. nav., non necessitante di particolare motivazione. Escludeva altresì il denunziato vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente soccombente, riproponendo sostanzialmente i motivi dedotti in prime cure, seppure adattate alle ragioni poste a base della gravata pronuncia giudiziale, e formulando uno specifico motivo di gravame avverso la statuizione sulle spese. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

4. Costituendosi, l’Amministrazione appellata contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione.

5. Con atto del 18 marzo 2010, ritualmente notificato, interveniva ad adiuvandum il Comune di Giulianova, aderendo all’appello e chiedendone l’accoglimento.

6. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. I motivi d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono da respingere.

1.1. Giova premettere, in linea di fatto, che sulla base delle risultanze probatorie documentali deve ritenersi incontrovertibilmente comprovato, che l’opera abusiva oggetto del gravato ordine di demolizione della Capitaneria di Porto di Giulianova "consiste in un palo di sostegno in ferro piantato a terra ed avente un diametro di cm 15 circa sul quale insiste un verricello manuale, un braccio con relativa struttura rettangolare poggiata in acqua e sprovvista di rete" (v. così, testualmente, la descrizione contenuta nell’impugnata ordinanza di demolizione n. 16/99; cfr. rappresentazioni fotografiche e planimetriche, in atti). Si è dunque in presenza di semplice c.d. "bilancia fissa", e non già di c.d. "trabocco" o "trabucco" caratteristico della costa abruzzese – costituito da una struttura più complessa comprensiva di rete tesa da telaio quadrangolare a di baracche destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature da eventi meteorologici, usualmente collocate su una piattaforma in legno in posizione trasversale rispetto alla costa, alla quale è collegata da un ponticello costituito da pedane in legno – oggetto di disciplina regionale di recupero/valorizzazione quale bene di rilevanza storico/culturale secondo le disposizioni della l. reg. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93.

1.2. In linea di diritto, si osserva che secondo la previsione testuale della recente disposizione normativa introdotta dall’art. 15 l. reg. Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 – articolo, recante la rubrica "Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) ed alla L.R. 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 71/2001)" -, "…la presente legge si applica, altresì, alle postazioni di bilancia fissa presenti sui moli abruzzesi ancorché realizzati successivamente al 1988, ma prima dell’adozione della presente legge, purché legittimamente autorizzati dalle competenti Autorità, pur se difformi dalla struttura originaria, purché le modifiche apportate ricadano nello spazio oggetto della concessione demaniale definita nel titolo" (v. così, testualmente, il comma 4 del nuovo art. 3bis l. reg. 11 agosto 2009, n. 13, introdotto dal citato art. 15). Con ciò, la disciplina di valorizzazione è stata bensì estesa anche alle c.d. "bilance fisse" (costruite sia prima sia dopo l’anno 1988), ma a condizione che le opere siano munite di titolo autorizzativo rilasciato dalla competente amministrazione e ricadano su spazi oggetto di concessione demaniale.

1.3. Nel caso di specie è, invece, incontroverso che la struttura oggetto dell’ordine di demolizione non è assistita da regolare autorizzazione e insiste su demanio marittimo portuale senza titolo concessorio (v. la "domanda di concessione demaniale bilancia fissa molo sud Giulianova" presentata dal ricorrente il 10 marzo 1999, in cui il medesimo afferma testualmente di aver "saputo che la struttura sarebbe priva di concessione demaniale" e di voler "regolarizzare la sua posizione"), con la conseguenza che la stessa neppure alla luce della normativa sopravvenuta in corso di causa rientra nell’ambito di applicazione della disciplina di valorizzazione storico/culturale di detti beni, prevista dall’invocata legislazione regionale, essendo peraltro pacifico che il manufatto de quo mai è stato censito ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. reg. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93, e succ. mod. (si precisa al riguardo, per inciso, che secondo l’insegnamento di Corte Cost., 28 marzo 2003, n. 94, le leggi regionali possono individuare nuove tipologie di beni culturali per soli scopi di valorizzazione, mentre per scopi di tutela con i connessi vincoli e conformazioni proprietarie la competenza a siffatte individuazioni resta riservata alla legislazione statale).

1.4. Ne deriva, che l’impugnato ordine demolitorio è stato legittimamente emesso ai sensi dell’art. 54 Cod. nav.,approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327 – il quale testualmente recita: "Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo di compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede di ufficio a spese dell’interessato" -, non sussistendo per un verso titolo alcuno di mantenere la struttura in esame su spazio demaniale marittimo portuale, e non essendo per altro verso il bene attratto nell’orbita dei c.d. beni culturali minori, la cui disciplina di recupero/valorizzazione è rimessa alla legislazione regionale, con conseguente insussistenza della lamentata violazione della l. reg. Abruzzo 14 dicembre 1994, n. 93, e succ. modd..

1.5. Trattandosi di atto dovuto, l’ordine demolitorio si sottrae alle censure di eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento dedotte dal ricorrente in primo grado, correttamente respinte dai primi giudici.

1.6. Ragioni sostanzialmente identiche ostano all’accoglimento del ricorso proposto avverso l’impugnato diniego di concessione in sanatoria, come puntualmente motivato nella gravata sentenza, il cui impianto motivazionale in parte qua non è stato peraltro avversato da specifici motivi di gravame.

1.7. Priva di fondamento è la censura mossa avverso la pronuncia di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di causa, essendo la statuizione correttamente basata sul criterio regolatore della soccombenza.

2. Inammissibili sono le doglianze dedotte nell’atto d’intervento ad adiuvandum (in adesione alle ragioni dell’appellante) spiegato dal Comune di Giulianova nel presente grado, relative all’incompetenza degli organi statali (nella specie, della Capitaneria di Porto) in materia di concessione sui beni del demanio marittimo portuale – doglianze, sviluppate sotto il profilo, che il porto di Giulianova sarebbe classificato dal d.c.p.m. del 21 dicembre 1995 come porto turistico e peschereccio di rilevanza regionale e interregionale, e non già di rilevanza nazionale, con conseguente correlativa competenza amministrativa della Regione (rispettivamente del Comune delegato) -, non essendo tale censura stata dedotta né come motivo del ricorso in primo grado, né come motivo d’appello, ed essendo all’interveniente ad adiuvandum precluso di modificare o ampliare il thema decidendum rappresentato, a parte actoris, dai motivi di ricorso formulati avverso i gravati provvedimenti (rispettivamente, in appello, dai motivi d’impugnazione svolti avverso la gravata sentenza).

3. Considerato l’esito della causa, le spese del presente giudizio di gravame vanno poste a carico dell’appellante soccombente, mentre nulla è dato statuire sulle spese inerenti al rapporto processuale Comune/Ministero, non essendo all’intervento del Comune conseguito lo svolgimento di correlativa attività difensiva aggiuntiva del Ministero appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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