Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 31-01-2014, n. 4959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1- M.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, del 28 settembre 2012, che ha confermato la sentenza del Gup del tribunale della stessa città, del 17 maggio 2012, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 80, comma 2 (per avere illecitamente importato in Italia, e comunque detenuto ai fini di cessione a terzi. Kg 300 circa, netti, di sostanza stupefacente del tipo canapa indiana, pura al 15,4 %, con la quale avrebbero potuto confezionarsi 1.851.193 dosi medie singole) e lo ha condannato, applicata la diminuente del rito, alla pena di sette anni, sei mesi di reclusione e 60.000,00 Euro di multa, con espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

L’imputato è stato sorpreso alla guida di un autoarticolato che custodiva in un doppio fondo la sostanza stupefacente sequestrata.

2- Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo:

a) all’affermazione di responsabilità, arbitrariamente dedotta, secondo il ricorrente, da una massima d’esperienza, che avrebbe dovuto essere esclusa non essendo stato l’imputato – ingaggiato solo per trasportare dalla Germania un carico di terra per fiori – consapevole della presenza della droga sull’autocarro;

b) al riconoscimento dell’aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 2;

c) al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

In realtà, il ricorrente, attraverso la denuncia dei vizi di motivazione e di violazione di legge altro non fa che riproporre questioni già poste all’attenzione dei giudici del merito che le hanno compiutamente esaminate e motivatamente ritenute infondate alla stregua di considerazioni del tutto congrue e coerenti sul piano logico.

1 – In particolare, in punto di responsabilità, gli stessi giudici hanno legittimamente confermato la colpevolezza dell’imputato, non solo sulla base di una precisa e condivisibile massima di esperienza – secondo cui associazioni criminali dedite ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti non si affidano, per il trasporto internazionale di ingentissime quantità di droga, aventi un valore di mercato di svariati milioni di euro, a soggetti sconosciuti ed estranei al contesto criminale di riferimento, con il rischio di perdere ingenti somme di denaro, bensì a persone di sicuro ed accertato affidamento, capaci di portare a termine l’operazione di trasporto – ma anche sulla base di significativi ed oggettivi elementi indiziari emersi, correttamente valutati dai giudicanti.

E’ stato, invero, rilevato, non solo che l’imputato si trovava alla guida dell’autoarticolato a bordo del quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente – elemento già, di per sè, significativo – nè solo che in occasione dell’intervento degli agenti lo stesso aveva manifestato evidenti segni di nervosismo, giustamente apparso significativo della piena consapevolezza del M. della natura del carico trasportato, che d’altra parte emanava un forte ed inconfondibile odore, ma anche l’evidente inattendibilità delle giustificazioni fornite e la genericità della versione dallo stesso proposta, legittimamente ritenute dai giudici del merito quali segnali inequivocabili del coinvolgimento dell’imputato nell’illecito trasporto.

Così, quei giudici hanno giustamente segnalato le assurde modalità attraverso le quali l’esponente è stato, a suo dire, contattato da un ignoto soggetto titolare di una non meglio precisata ditta albanese, ed ancora, l’accurata mancata indicazione di un qualsiasi elemento idoneo ad individuare le persone che lo avevano incaricato del trasporto, nonchè il silenzio serbato circa il luogo ove il carico (asseritamente di terra per fiori) avrebbe dovuto essere effettuato e consegnato. Proprio l’evidente incoerenza e la genericità della versione fornita dall’imputato è stata ritenuta dalla corte territoriale indicativa di quel coinvolgimento; così come giustamente significativa è apparsa la cautela con la quale, in ora serale, egli si era portato sul piazzale del porto, ove si trovava, apparentemente incustodito e con le chiavi di accensione inserite, il veicolo che avrebbe dovuto condurre. Modalità e cautele certamente non giustificate da un banale trasporto di terra e che segnalavano chiaramente l’illiceità del trasporto.

E dunque, la presenza dell’imputato alla guida dell’autoarticolato, i segni di nervosismo manifestati al momento dell’intervento degli agenti, l’evidente inattendibilità della versione dei fatti dallo stesso fornita, la genericità del pur inattendibile racconto, i tempi e le modalità del trasporto, sono stati giustamente valorizzati dai giudici del merito che hanno poi ulteriormente e giustamente richiamato la massima di esperienza cui sopra si è accennato.

2- Ugualmente infondate sono le censure concernenti l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, giustamente ritenuta sussistente dai giudici del merito in considerazione dell’ingente quantità di stupefacente trasportato (circa 370 kg lordi) e del notevolissimo numero di dosi che se ne sarebbero potute ricavare (1.851.193).

A fronte di dati così eloquenti, la decisione della corte territoriale di ritenere integrata l’aggravante in questione si presenta del tutto corretta e coerente, in linea con tutti i variegati principi giurisprudenziali affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni, ed anche con quello affermato con recente sentenza (n. 36258 del 24.5.2012, rv 253150) dalle Sezioni Unite di questa Corte che, chiamate a dirimere l’ennesimo contrasto giurisprudenziale sul tema in oggetto, hanno affermato che "l’aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma (ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata". Principio che, applicato al caso di specie, ancora una volta ampiamente giustifica il riconoscimento dell’aggravante contestata, ove si consideri che è stato calcolato un principio attivo pari ad oltre 30 kg di droga, e dunque, una quantità ben superiore a 2.000 volte il valore soglia di 500 mg indicato nella tabella ministeriale.

3 – Infondata infine è anche la censura concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

In proposito, invero, la corte territoriale ha motivatamente ritenuto – alla stregua di valutazioni in fatto rimesse alla discrezionalità del giudice di merito – che la gravità dei fatti contestati, le modalità di esecuzione, il contesto criminale di riferimento, la personalità dell’imputato, coinvolto in una importante operazione di traffico internazionale di stupefacenti, la condotta processuale dello stesso, caratterizzata da reticenza ed ambiguità e dalla totale assenza di qualsiasi seppur minimo segnale di resipiscenza, non giustificavano in alcun modo un trattamento sanzionatorio più benevolo.

4 – Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014

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