T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 49

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento di polizia in questione risulta motivato dalla sopravvenuta conoscenza (scaturita nel corso dell’istruttoria della domanda di rinnovo) di un pregresso decreto di espulsione del Prefetto di bari del 7.2.2000 a carico del ricorrente (individuato con altre generalità), decreto ritualmente eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera nella medesima giornata;

Considerato che sempre nel preambolo motivazionale del provvedimento si evidenzia altresì che con lo stratagemma delle diverse generalità il ricorrente ha potuto beneficiare a suo tempo della emersione del lavoro irregolare ex DL 195/2002, conseguendo così anche il permesso di soggiorno ed "inducendo in tal modo in errore l’autorità di PS", in un contesto normativo che prevede "l’ostatività del provvedimento di espulsione per conseguire la regolarizzazione ai sensi della citata sanatoria";

Visti i motivi di ricorso così riassumibili: illegittimo esercizio di autotutela in relazione al contenuto del provvedimento impugnato, da intendere quale revoca di un permesso di soggiorno che era ormai giunto al terzo rinnovo, revoca che l’articolo 5 co. 5 decreto legislativo 286/98 esclude quando "siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" (come nel caso di specie, che sarebbe connotato da un palese inserimento sociale e lavorativo del ricorrente); illegittima valenza preclusiva conferita alla pregressa espulsione, la quale avrebbe dovuto invece essere "automaticamente revocata a fronte della valutazione di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale dello straniero (elemento questo presente in capo al ricorrente)", fermo restando tra l’altro che l’istante avrebbe ottenuto la legalizzazione del proprio rapporto di lavoro ormai da sei anni (con un sereno ingresso nella collettività e con concrete aspettative di vita), a nulla potendo rilevare ai suoi danni il fatto che tale legalizzazione sia a suo tempo avvenuta per un errore dell’autorità di pubblica di sicurezza (indimostrata l’imputabilità della sua condotta); illegittima omissione istruttoria sull’inserimento sociale del ricorrente e pedissequo richiamo a norme (art. 5 co. 5 e co. 4 del decreto legislativo 286/98) riferite invece al primo rilascio del titolo di soggiorno; illegittimamente l’autorità di ps non avrebbe considerato che il ricorrente sarebbe ormai uno straniero regolarizzato, visto anche quanto disposto dall’art. 2 comma 2 della legge 222/02 secondo la quale "il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 1 comma 5 comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno" e quanto affermato anche dall’art. 1 comma 8 lett. A) L. 222/02 laddove si attribuisce rilevanza, ai fini della revoca del decreto di espulsione, alla "presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale; il provvedimento della questura teramana violerebbe il diritto all’unità familiare degli stranieri (riconosciuto dalla nostra Costituzione e dalle convenzioni europee), atteso che tutti i legami di famiglia del ricorrente sarebbero ormai in Italia; illegittimamente l’autorità di ps non avrebbe indicato la frontiera attraverso la quale il ricorrente dovrebbe lasciare il T.N.;

Vista altresì l’istanza risarcitoria collegata al fatto che l’emissione del provvedimento di rifiuto del rinnovo da parte della questura avrebbe determinato un grave danno morale al ricorrente, "seriamente preoccupato delle sue sorti";

Preso atto che i motivi di ricorso trovano un pur parziale riscontro nella giurisprudenza, che ha di recente affermato che illegittimamente l’Amministrazione pone a fondamento del provvedimento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno elementi quali l’espulsione che avrebbero potuto essere contestati in sede di rilascio del primo permesso, di modo che i presupposti della pregressa espulsione avrebbero dovuto trovare considerazione nel riesame d’ufficio delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione in sede di rilascio del primo permesso di soggiorno, e non già in occasione dei meri rinnovi del titolo già riconosciuto, con ogni effetto sull’organo competente, sul necessario contraddittorio con l’interessato e sull’attualità dell’ interesse pubblico al ritiro del precedente provvedimento favorevole (Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7382, questo tar sentenza 73/2008,Tar campania n. 505 del 19/01/2007)

Ritenuto di dover tuttavia motivatamente dissentire da tali pur autorevoli precedenti giurisprudenziali, in considerazione del fatto che il diniego (come nella specie) di rinnovo di un permesso di soggiorno attiene al mancato riconoscimento di un interesse pretensivo in ordine ad un bene della vita ancora non conseguito, così che il diniego medesimo non postula affatto alcuno ius poenitendi (neanche implicito) sui permessi medio tempore scaduti,;

Considerato in particolare che l’autoannullamento dei permessi scaduti (e/o della regolarizzazione del lavoro sommerso) rappresenta una misura diversa ed ulteriore, dagli effetti peraltro sensibilmente più lesivi e penalizzanti rispetto al mero diniego di rinnovo, trattandosi di autotutela che rimuoverebbe ex tunc la legittimazione alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale, con ogni possibile conseguenza anche in ordine alla tutela contributiva e previdenziale fruita durante la permanenza lavorativa autorizzata dai titoli annullati, fatti salvi ovviamente i limiti e le garanzie comunque connessi alla declaratoria di nullità di un rapporto di lavoro;

Ritenuto pertanto che l’autorità di polizia -in presenza di accertamenti postumi che se conosciuti per tempo avrebbero impedito il rilascio dei precedenti titoli di soggiorno e/o di regolarizzazione- può ben limitarsi a denegare gli ulteriori rinnovi senza (più pesantemente) incidere sulla pregressa posizione giuridica dello straniero rimuovendo ex tunc le legittimazioni già riconosciute, e nel contempo senza che -in assenza di quest’ultima più grave misura estintiva- la medesima autorità sia paradossalmente vincolata ad accordare ogni rinnovo pur in acclarata assenza dei requisiti di legge;

Ravvisato in particolare che il decreto prefettizio di espulsione (nella specie ritualmente eseguito con accompagnamento coatto alla frontiera) rappresenta un elemento ostativo non limitato al rilascio del "primo" permesso di soggiorno ma logicamente esteso anche agli ulteriori rinnovi;

Ritenuto che non possono condividersi le doglianze del ricorrente in ordine al fatto che l’amministrazione intimata non avrebbe debitamente considerato la positiva integrazione del ricorrente stesso nella collettività di riferimento, atteso che ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge 222/02 (di conversione del decreto legge 195/2002) spetta alla sola autorità prefettizia valutare le condizioni per un’eventuale revoca del decreto espulsivo, "in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale", revoca che il Prefetto di Bari ha formalmente denegato impedendo così ogni possibilità di riesame in capo alla Questura in sede di rilascio dei titoli di soggiorno;

Rilevato infine che la mancata indicazione della frontiera attraverso la quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale non formalizza di per sé alcun profilo viziante del provvedimento impugnato, salva ovviamente la possibilità del ricorrente medesimo di interpellare l’autorità di polizia in ordine alle modalità della disposta espulsione;

Ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, fatta salva la compensazione delle spese di lite, per la quale militano giuste ragioni anche in ordine all’incertezza del quadro giurisprudenziale di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Alberto Tramaglini, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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