Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 29-01-2014, n. 4074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1 – S.A., indagato per il delitto di furto, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, depositata il 12 aprile 2013, con cui, in accoglimento dell’appello proposto, ex art. 310 c.p.p., dal PM presso il Tribunale di Vallo della Lucania – che aveva impugnato il provvedimento con il quale il Gip presso lo stesso tribunale aveva applicato al S. la misura dell’obbligo di dimora- è stata sostituita tale misura con quella degli arresti domiciliari.

Il tribunale ha ritenuto concreto e sussistente il pericolo di reiterazione del reato e la necessità di ricorrere al una misura di tipo detentivo, in considerazione dei gravi e numerosi precedenti penali registrati a carico dell’indagato (il giudice del merito ha giudicato allarmante la vita anteatta del S.) e del rischio che lo stesso, rimesso in circolazione nei luoghi ove il reato è stato commesso, potesse facilmente commettere altri delitti dello stesso tipo.

2- Avverso detto provvedimento ricorre, dunque, il S., che deduce:

a) Vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per assenza di motivi nuovi atti a giustificare l’applicazione della misura imposta.

Sostiene il ricorrente che solo la presenza di fatti nuovi può giustificare la rivalutazione, in termini più negativi per l’interessato, di quelli già apprezzati dal Gip e rendere possibile la modifica della misura da questi applicata.

Fatti nuovi nel caso di specie del tutto assenti;

b) Violazione del principio di adeguatezza della misura. Sostiene il ricorrente che il pericolo di una condotta recidivante, a distanza di un anno e mezzo dal fatto, sarebbe insussistente.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’appello del PM avverso la decisione del Gip di applicare all’indagato una misura cautelare (obbligo di dimora), decisamente meno afflittiva rispetto a quella richiesta (arresti domiciliari), ha effetto pienamente devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame il potere di riesaminare il fatto e di applicare la misura cautelare ritenuta più adeguata attraverso una rivalutazione degli elementi preesistenti, non valutati o erroneamente valutati dal Gip. In particolare, del tutto legittimamente il tribunale del riesame, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., ha ritenuto che i numerosi e spesso gravi (rapina, sequestro di persona, porto e detenzione illegali di armi) precedenti penali registrati a carico del S., rendessero necessaria l’applicazione di una misura cautelare in grado di contenere il pericolo di reiterazione.

Pericolo che è stato giustamente e motivatamente ritenuto sussistente, pur se il delitto contestato era stato commesso poco più di un anno prima della decisione impugnata.

Inammissibile, infine, si presenta il secondo dei motivi proposti, con il quale il ricorrente svolge considerazioni in fatto, non consentite nel giudizio di legittimità.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014

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