Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza pronunciata l’11.12.2012, ai sensi degli artt. 444 e ss. e c.p.p., il tribunale di Rieti applicava nei confronti di G.F., imputata del delitto di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4, la pena di mesi uno giorni ventiquattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa, convertita nella pena pecuniaria di specie corrispondente della multa di 13.650,00 Euro, previo riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, e della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, e tenuto conto della riduzione premiale per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del suo difensore di fiducia, l’imputata, lamentando violazione di legge, per avere il tribunale omesso di concedere all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena che aveva formato oggetto dell’accordo concluso tra le parti.

Per tali ragioni la ricorrente chiede che l’impugnata sentenza sia annullata senza rinvio, con conseguente concessione da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. In data 22 maggio 2013, infine, perveniva requisitoria scritta del pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Tindari Baglione, il quale chiedeva che, in accoglimento del ricorso, venisse annullata senza rinvio l’impugnata sentenza, con trasmissione degli atti al tribunale di Rieti per l’ulteriore corso, senza che la Corte provveda direttamente sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso appare fondato e va accolto, sia pure nei termini seguenti.

5. Ed invero, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 2), l’accordo formatosi tra il pubblico ministero e l’imputato aveva ad oggetto non solo l’entità della pena, ma anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena stessa, sulla quale, tuttavia, il tribunale ometteva di pronunciarsi, sia in motivazione che in dispositivo.

Ne consegue, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell’impugnata sentenza, in quanto il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento (cfr. Cass., sez. 4, 21.1.2011, n. 9455, S., rv.

249813; Cass., sez. 3, 10.4.2001, n. 20383, B., rv. 219520).

6. Sulla base delle svolte considerazioni va, dunque, disposto l’annullamento dell’impugnata sentenza senza rinvio, ordinandosi la trasmissione degli atti al tribunale di Rieti per un nuovo giudizio, non potendo provvedere direttamente la Corte di Cassazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, che presuppone una valutazione di "fatto" di competenza esclusiva del giudice di merito (il quale, in astratto, potrebbe anche ritenere l’insussistenza dei relativi presupposti, rigettando, come si è detto, "in toto" la richiesta di patteggiamento).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Rieti per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

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