Corte di Cassazione – Sentenza n. 12236 del 2011 La sentenza notificata personalmente alla controparte è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9-2-1983 F.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucera la sorella F.F. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione tra di essi esistenti avente ad oggetto un terreno ed un’area edificabile siti in (…) (il primo in località (…), la seconda in località …) entrambi illegittimamente detenuti dalla sola convenuta.
Quest’ultima non si costituiva in giudizio fino all’udienza del 17-1.-1986, nella quale a tale procedimento veniva riunito quello relativo alla causa promossa dinanzi allo stesso Tribunale dai coniugi F.F. e V.L. nei confronti di L.F.; in questa seconda controversia i suddetti attori, premesso che il L. aveva acquistato in comunione con L.F. due aree poste in (…) (una in località …, l’altra in località (…), che F.F. aveva acquistato in comunione con il fratello F.L. i cespiti di cui all’atto di citazione del 9-2-1983, che inoltre sul terreno in località … erano stati costruiti due fabbricati, uno dal L. e l’altro dal F. , assumevano che F.F. anche nell’interesse del marito L.V. da un lato e L.F. dall’altro si erano impegnati con scrittura privata dell’8-2-1983 a sciogliere la suddetta comunione immobiliare secondo le modalità ivi previste; chiedevano quindi lo scioglimento della comunione stessa in base agli accordi raggiunti nella predetta scrittura e la condanna del F. ad abbattere il piano del fabbricato con il quale egli aveva reso comune il muro del vicino fabbricato ovvero a pagare il relativo indennizzo.
In questo secondo giudizio L.F., costituendosi, aveva chiesto in via riconvenzionale la rescissione dell’accordo dell’8-2-1983.
Il Tribunale adito, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva del 16-1-1995 rigettava la domanda di rescissione della convenzione dell’8-2-1983 ed ogni altra domanda che prescindeva dalla medesima, ivi compresa quella relativa al muro comune, e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo del giudizio al fine di dare attuazione agli accordi dell’8-2-1983.
Con sentenza definitiva del 10.11-2000 il Tribunale di Lucera recepiva il progetto divisionale predisposto dal CTU.
Proposto gravame da parte di L.F. cui resistevano F.F., Mi.La., A.S.L., Ma.La. e M.L., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di V.L. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 12-8-2004 ha rigettato l’impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza L.F. ha proposto un ricorso articolato in unico motivo cui F.F., La.Mi., A.S.L., Ma.La. e L.M. hanno resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per l’avvenuto decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata; infatti, a seguito del decesso in data 30-10-2003 dopo la chiusura della discussione del procuratore dell’appellante avvocato M. A., la notificazione della sentenza era stata effettuata personalmente a L.F. in data 18/22-1-2005, cosicché il termine utile per la proposizione del ricorso in cassazione veniva a scadere il 23-3-2005, laddove la notifica del ricorso era avvenuta soltanto in data 19.10.2005.
L’eccezione è fondata.
Premesso che l’esame diretto degli atti processuali conferma l’esattezza di quanto eccepito in rito dai controricorrenti, e preso atto che il ricorrente non ha contestato la circostanza dell’avvenuta morte del suo procuratore costituito avvenuta dopo l’udienza di discussione della causa, devesi rilevare in linea di diritto che la notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l’unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 24-2-1995 n. 2129; Cass. 26-2-2001 n. 2746); né può giungersi a diverse conclusioni, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria, per avere costui eletto domicilio nell’atto di appello in Bari, via (…), presso l’avvocato E. L., con la conseguenza che, secondo F.L., l’unica notifica idonea per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione avrebbe dovuto essere eseguita nel suddetto domicilio eletto; infatti, una volta deceduto l’unico procuratore costituito dell’attuale ricorrente, la notifica nel domicilio eletto nella sentenza di appello si sarebbe rivelata intrinsecamente inidonea a porre la parte a conoscenza di essa, non sussistendo alcun rapporto diretto tra la parte stessa ed il procuratore domiciliatario, essendo stato quest’ultimo nominato tale dal procuratore costituito sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra loro.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per non essere stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 20O,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.
Depositata in Cancelleria il 06.06.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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