Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3257

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
xxx ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 26 aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano, con la quale, è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2013, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui all’art. 588 c.p., commi 1 e 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 80, comma 1, lett. g), limitatamente al secondo reato.
A sostegno dell’impugnazione xxx ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606, lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL. Contesta la rilevanza del contenuto della telefonata intercettata con il " G.", asseritamente organizzatore di una sistematica attività di spaccio, durante la quale la sua fidanzata parla del possesso di 50 gr. di marijuana.
Tale elemento sarebbe insufficiente a definire il suo ruolo nell’attività di spaccio così come configurato nel capo d’imputazione. Non vi sarebbero elementi utili da cui potrebbero trarsi indizi gravi, precisi e concordanti per desumere il carattere di stabilità della sua attività di spaccio; in ogni caso non sarebbero sufficientemente motivate le ragioni che hanno portato all’adozione della misura cautelare nei suoi confronti.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo avuto dal xxx nella vicenda; la versione alternativa fornita dalla ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (gli esiti delle intercettazioni telefoniche e il contenuto specifico della telefonata del 29 ottobre 2011, e il coinvolgimento e i collegamenti con esponenti di spicco delle bande sudamericane dedite, oltre che ad azioni violente anche allo spaccio della sostanza stupefacente. Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame ed ai collegamenti con l’ambiente criminale che lo ha determinato a commettere i reati contestati.
3. Con riferimento alle esigenze cautelari la scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal TDL al ruolo assunto dall’indagato nell’attività di spaccio, dal pericolo della reiterazione criminosa, in relazione al carattere abituale e sistematico della stessa. La misura della custodia cautelare in carcere è stata poi correttamente ricondotta anche al pericolo di inquinamento delle prove in considerazione del probabile condizionamento delle vittime dei reati.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perchè provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

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