T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 30

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Imputando alla xxx S.a.s. di xxx & C., concessionaria della "gestione della piscina comunale e strutture annesse" per l’anno 2002, di avere omesso di corrispondere il canone per l’importo complessivo di Euro 15.575,26 (art. 22 della convenzione) oltre che le somme di Euro 2.734,28 e Euro 2.924,58 per fatture E. e T. (art. 7 della convenzione), il Comune di Borgonovo Val Tidone chiedeva a questa Sezione l’adozione di un decreto ingiuntivo, che il Presidente emetteva in data 8 gennaio 2004 (decreto n. 1/2004 ad oggetto la somma di Euro 21.234,12 e relativi interessi legali, oltre alle spese del procedimento).
Avverso il decreto ingiuntivo ha fatto opposizione la xxx S.a.s. di xxx & C., che assume non dovute le somme oggetto dell’ordine di pagamento – per essere addebitabili all’Amministrazione comunale gravi inadempienze contrattuali (in particolare la mancata o insufficiente manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio) -, e invoca a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna del Comune di Borgonovo Val Tidone al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della condotta della controparte, per l’importo globale di Euro 17.086,68.
All’udienza del 12 gennaio 2011, ascoltato il rappresentante della xxx S.a.s. di xxx & C., la causa è passata in decisione.
Rileva innanzi tutto il Collegio che, per costante giurisprudenza, gli impianti sportivi comunali per il nuoto rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile degli enti locali e, in particolare, giacché finalizzati a soddisfare l’interesse della collettività alle discipline sportive, sono ascrivibili ai beni destinati ad un pubblico servizio, onde gli stessi possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati solo mediante concessione amministrativa, quale è quella in cui – come accade nella fattispecie – il privato gestisce l’impianto natatorio percependo il corrispettivo direttamente dagli utenti e corrispondendo un canone di concessione all’Amministrazione comunale, secondo lo schema tipico della concessione di servizio pubblico (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2010 n. 8040).
Da ciò potrebbe scaturire la riconducibilità della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 (e, ora, dell’art. 133, lett.c), cod.proc.amm). Sennonché, a seguito del noto intervento in materia della Corte costituzionale (sent. n. 204/2004), l’ambito dei pubblici servizi può essere oramai oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo se in esso l’Amministrazione agisce esercitando il suo potere di supremazia in connessione funzionale con la tutela dell’interesse pubblico affidato alle sue cure, non quando la lite, vertendo sulla mera inadempienza di singole prestazioni negoziali, riguarda unicamente il rapporto convenzionale delle parti e le reciproche posizioni di diritto e di obbligo – anche in vista dell’accertamento della responsabilità per danni del debitore inadempiente (sia questo il soggetto pubblico o il soggetto privato) -, con la conseguenza che restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, relative a situazioni di diritto soggettivo, in cui l’Amministrazione non sia coinvolta come autorità, ancorché le stesse scaturiscano da rapporti di tipo concessorio (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2005 n. 2153; TAR Lombardia, Brescia, 27 giugno 2005 n. 673). E allora, poiché le domande giudiziali delle parti sono nella circostanza fondate sul mancato assolvimento di precise obbligazioni negoziali – l’una adducendo il mancato pagamento del canone di concessione e delle spese relative a varie utenze da parte della ditta che aveva assunto le gestione del bene e relative strutture (artt. 7 e 22 della convenzione) e l’altra pretendendo dall’ente concedente il risarcimento del danno conseguente all’inadempienza dell’obbligo di cura della manutenzione straordinaria dell’impianto natatorio -, e poiché le pronunce di incostituzionalità producono i loro effetti anche sui giudizi pendenti – onde non rileva che al momento dell’instaurazione della presente lite non fosse ancora intervenuta la richiamata decisione della Corte costituzionale e fosse ancora in vigore l’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel testo che faceva rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "…tutte le controversie in materia di pubblici servizi…" -, entrambe le domande giudiziali si rivelano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Ne deriva la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 1/2004 dell’8 gennaio 2004 (v. Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2010 n. 2002).
Nel corso dell’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm., il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di adozione di una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – in ragione della natura delle posizioni soggettive azionate e della loro verosimile estraneità all’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -, e ha fissato un termine di dieci giorni per il deposito di memorie difensive. A tanto la xxx S.a.s. di xxx & C. ha poi provveduto in data 20 gennaio 2011, eccependo il sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice adito e invocando la revoca del decreto ingiuntivo, in termini quindi sostanzialmente coincidenti con le conclusioni della Sezione.
Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di pronuncia di inammissibilità che scaturisce dal sopraggiungere, nelle more del giudizio, di una decisione della Corte costituzionale che ha annullato in parte qua la normativa su cui si era a suo tempo legittimamente fondata l’individuazione del giudice da adire.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
– dichiara inammissibili le domande giudiziali per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario in conformità dell’art. 11, comma 2, cod.proc.amm.;
– dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1/2004 dell’8 gennaio 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nelle Camere di Consiglio del 12 e del 26 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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