Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
xxx ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 27 marzo 2013 del Tribunale del Riesame di Ancona, con la quale, è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ancona in data 26 febbraio 2013, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio e in ordine a singoli reati fine.
A sostegno dell’impugnazione xxx ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 294, 273 e 309 c.p.p., artt. 416 e 648 bis c.p. e L. n. 264 del 1991, art. 6.
Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL, anche in considerazione della acquisizione alla pratica da sottoporre poi al controllo dell’U.M.C. di documentazione apocrifa secondo l’accusa, finalizzata ad eludere il controllo delle pratiche grazie poi alla collaborazione del C.; in realtà anche le anomalie contestate nel corso delle indagini relative alla disinvoltura con cui venivano rilevati i dati identificativi del cliente, sarebbe smentita dalla annotazioni effettuati sui registri di sua competenza. Inoltre le pratiche falsificate relative ad autovetture oggetto di riciclaggio sono state evase anche presso altri uffici della M.C. senza che venissero riscontrate anomalie. Infine le pratiche falsificate riguarderebbero un numero talmente esiguo di autovetture, rispetto a quelle complessivamente oggetto della procedura contestata, che non sarebbe significativo per dimostrare la responsabilità del ricorrente e dell’Agenzia collegata di (OMISSIS) del coimputato D.C.. In realtà non vi era alcun specifico interesse che avrebbe spinto il ricorrente ad acquisire le pratiche dalla Mau Service e da inoltrare presso l’U.M.C. di (OMISSIS); non vi era alcun legame preferenziale e la ragione per cui la sua agenzia venne scelta dalla MAU, come da altre agenzie non di (OMISSIS), sarebbe stata quello della velocità dell’espletamento della pratica di nazionalizzazione dell’autovettura rispetto ad altri U.M.C..
Contesta infine che la collaborazione con il C. possa essere elemento individualizzante la consapevolezza dell’esecuzione di un’operazione illecita e dell’appartenenza al medesimo sodalizio criminale. Le riprese video all’interno della stanza occupata e le intercettazioni non farebbero emerge elementi significativi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità. In ogni caso il ritenuto negligente controllo delle pratiche da parte del D.C. non troverebbe elementi significativi nella contestata esecuzione dell’attività di riciclaggio.
b) Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125, 294, 273 e 309 c.p.p., artt. 416 e 648 bis c.p. con riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli esiti d elle intercettazioni audio e video di cui ai decreti autorizzativi n. 665/11, n. 939/11, 1102/11 e 119/111 emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo relativamente al proc. pen. n. 18072/10.
Il ricorrente deduce l’inutilizzabilità dell’esito delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento pendente presso la Procura di Palermo e indicato in epigrafe, concernente il reato di cui all’art. 479 c.p., commesso in concorso da più persone, in (OMISSIS), non connesso o collegato a quello in esame.
c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 125 c.p.p., art. 309 c.p.p., comma 5 e art. 10 c.p.p., artt. 15 e 24 Cost..
Il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità delle suddette intercettazioni in quanto non sarebbero stati trasmessi i decreti autorizzativi al TDL, ed erroneamente il TDL avrebbe messo a carico del ricorrente l’onere di tale adempimento.
d) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all’art. 125 Cost. e artt. 8 e 9 c.p.p..
Il ricorrente contesta le motivazioni del TDL con cui è stata ritenuta corretta l’attribuzione della competenza al Tribunale di Ancona, in forza della residenza del presunto capo dell’associazione tale A. in (OMISSIS). La competenza doveva essere determinata in base al luogo dove sono stati commessi i reati fine, (OMISSIS) e eventualmente (OMISSIS).
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente la Corte osserva che, nonostante l’intervenuta scarcerazione del ricorrente permane l’interesse dello stesso alla decisione in applicazione del principio giurisprudenziale in base al quale nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (v. Cass, Sez. Un., 27/10/2011, n. 6624, CED 251693). Pertanto in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, come nella fattispecie in esame permane l’interesse a coltivare l’impugnazione ove la parte intenda servirsi, come dichiarato a verbale, dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione (Cass., Sez. 6, 21/03/2013, n. 19217, CED 255135).
3. Per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale rileva la Corte che la stessa deve essere disattesa, condividendo la valutazione del Tribunale del riesame. Allo stato degli atti il TDL ha ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Ancona proprio perchè il capo dell’associazione risiede a (OMISSIS), dove non solo si è radicato il pactum sceleris, ma da dove sono partite le concrete direttive e si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura (V. Cass., sez. 2^, 16 maggio 2012, n. 22953, CED 253189).
4. Per quanto riguarda l’inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni telefoniche osserva la Corte che anche in questo caso il ragionamento del TDL è condivisibile. Preliminarmente deve essere sottolineato che in tema di intercettazioni di conversazioni, seppur la riunione di procedimenti non è di per sè condizione sufficiente ad escluderne la diversità, in quanto, ai fini del divieto di utilizzazione ex art. 270 cod. proc. pen., occorre far riferimento ad una nozione sostanziale di "diversità", quest’ultima può essere esclusa in presenza di indagini strettamente connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico. (Sez. 6, 15/03/2012, n. 20910 Avena, CED. 252863). Pertanto la nozione di identico procedimento, che esclude l’operatività del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 cod. proc. pen., può prescindere da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato ed impone una valutazione sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (v. anche Sez. 6, 15/11/2012, n. 46244 del P.G., xxx e altri, CED 254285). In sostanza, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell’ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012 – dep. 28/12/2012, Perri e altro, Rv. 253916), e non quindi dal medesimo filone investigativo, da cui traggono origine procedimenti connessi, relativi alla medesima fattispecie criminosa, come è avvenuto nel caso in esame. Ciò premesso devono ritenersi utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso procedimento, di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento autorizzativo nè sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 cod. proc. pen., in quanto le risultanze dell’intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento "ad quem" come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei "gravi indizi di reato", richiesta dall’art. 267 c.p.p., comma 1, mentre il deposito di cui all’art. 270 c.p.p., comma 2, – da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 268 c.p.p., commi 6 e 8, – non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268 c.p.p., comma 5. In ogni caso le esigenze della difesa risultano salvaguardate anche attraverso il deposito nel procedimento "diverso" degli atti concernenti le intercettazioni, anche perchè la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione per opporsi all’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l’onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l’effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost.. (Sez. 6, n. 6875 del 15/01/2009 – dep. 17/02/2009, Pagano, Rv. 243671).
5. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo avuto dal C. nella vicenda; la versione alternativa fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso r. gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza, (l’accertato collegamento sistematico C. – D. C., la finalizzazione della loro collaborazione nell’opera di nazionalizzazione delle autovetture di provenienza illecita, l’"evasione di pratiche" automobilistiche, senza l’esecuzione di alcun effettivo controllo dal soggetto preposto ( C.) rispetto a documentazione prodotta dal D.C., secondo scadenze temporali predefinite,in assenza di qualsiasi prassi al riguardo, oltre che in contrasto con la disciplina vigente (v. in particolare pagg. 9 e 10 dell’ordinanza del TDL); il ruolo svolto nella commercializzazione delle autovetture proprio grazie all’interveto dell’Agenzia di (OMISSIS) e della collaborazione del C., a prescindere dal contenuto delle intercettazioni telefoniche). Anche sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.
6. Con riferimento alle esigenze cautelari la scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal TDL al ruolo assunto dall’indagato nell’organizzazione, dal pericolo della reiterazione criminosa.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condannati ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *