Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe indicato, si impugna l’esclusione del ricorrente dal finanziamento regionale per la realizzazione di nuove strutture destinate al mantenimento ed all’assistenza di soggetti con handicap gravi in quanto il progetto presentato non era conforme al punto 4 del bando.
Con ordinanza cautelare n. 743/2006 veniva respinta l’istanza cautelare. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Deducono i ricorrenti eccesso di potere e violazione di legge ex art. 3 L. 241/90 per difetto motivazione. Le censure sono infondate. Risulta di tutta evidenza, infatti, che la motivazione del provvedimento, che poggia anche sul verbale del gruppo di lavoro dell’08.112005, si fonda sulla presentazione, da parte della ricorrente, di un progetto con due strutture (comunità alloggio e casa famiglia) ciò che ha, legittimamente, determinato l’esclusione della ricorrente ai sensi del punto 4 del bando che prevedeva espressamente l’esclusione del soggetto che avesse presentato più di un progetto, intendendosi per tale una sola struttura di tipo familiare.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore
Santino Scudeller, Consigliere
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