T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 65

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 23 febbraio 2004 – depositato il 19 marzo 2004 – il ricorrente, appartenente al Corpo Forestale dello Stato con la qualifica di "assistente guardia forestale", ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati relativi al concorso interno teorico – pratico per l’ammissione al corso per la nomina a vice sovrintendente bandito con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 16 aprile 2002; ha dedotto: eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche – carenza di potere in astratto e/o in concreto per assoluta inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – violazione di legge.

2 Con atto di stile depositato in data 23 aprile 2004, si è costituita l’Avvocatura dello Stato.

3 Con ordinanza n. 306 del 24 aprile 2004, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio ed incombenti istruttori. Il ricorrente ha fornito prova dell’adempimento con depositi rispettivamente in data 29 maggio, 4 e 18 giugno 2004; l’amministrazione ha versato documentazione il 9 giugno 2004.

4 Con ordinanza n. 634 del 25 maggio 2004, la Sezione ha poi respinto l’istanza cautelare.

5 L’Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione in data 16 ottobre 2010.

6 Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Con un primo motivo il ricorrente, dopo aver richiamato che il concorso si è svolto secondo modalità e le disposizioni dettate con decreto dirigenziale, deduce la violazione dell’articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 201/1995.

1.1 Il motivo è infondato. L’articolo 9, comma 3 del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, recita: "L’individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonché per le finalità anche di cui all’art. 4, comma 5, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.". L’espressione "decreto ministeriale" delinea, in generale, una nozione di atto amministrativo avente connotazione oggettivamente eterogenea ed inclusiva di atti normativi, di atti amministrativi generali privi di contenuto normativo, di atti conclusivi di un procedimento o di atti endprocedimentali. A tale caratterizzazione, inerente il profilo funzionale, deve raccordarsi anche quella relativa all’aspetto strutturale, inteso quale riferimento dell’atto all’organizzazione amministrativa nelle sue diverse articolazioni, non ultimo quella del vertice dell’apparato di riferimento. Ciò detto quanto alla corretta ricostruzione della nozione richiamata dal ricorrente che, nel caso, sostanzialmente deduce il difetto di competenza in esito al titolare del potere di adozione del bando di concorso, non può non sovvenire nello specifico anche il dato normativo per il quale, a partire dal D. Lgs. 29 del 1993, è stata conferita autonomia alla funzione amministrativa quindi concentrata, nelle distinte articolazioni dell’amministrazione specie in quelle apicali, la responsabilità di attuazione dell’indirizzo politico, nonché la competenza ad adottare ogni atto preordinato alla realizzazione di quest’ultimo. Ora, poste siffatte indicazioni, il motivo in esame non può esser favorevolmente apprezzato in quanto, dato che nella fattispecie non vi è espressa riserva del potere in capo all’organo politico, la locuzione "decreto ministeriale" va logicamente interpretata nel senso di atto di vertice della competente struttura ministeriale, deputata alla gestione del personale inclusiva del potere di predisposizione di tutti gli atti prodromici e funzionali al reclutamento, ivi compresi quelli interessanti il passaggio di qualifica, atto che pertanto non può riferirsi alla competenza del ministro in carica.

2 Il ricorrente lamenta poi la violazione di legge e l’eccesso di potere. Dopo aver richiamato l’inesattezza dei quesiti nn. 33 e 27 ed, in particolare, del n. 27 – al quale sono riferibili due risposte, entrambe ritenute valide (A: acerrimo; B: acrissimo) -, ha lamentato: (a) l’illegittimità dell’operato della commissione, perché le norme disciplinanti il concorso contemplano la possibilità di una sola risposta esatta; (b) l’erroneità della conclusione sulla correttezza della risposta riferibile alla lettera B (acrissimo) perché non rinvenibile nei migliori dizionari quindi, l’illegittima attribuzione del punteggio ai concorrenti che hanno segnato tale tipo di risposta al detto quesito. Con altra censura ha, infine, dedotto che illegittimamente: (a) alla sorveglianza sarebbe stato addetto personale che aveva rapporti di parentela con alcuni candidati; (b) ad alcuni candidati sarebbe stato illegittimamente consentito di spostare la prova di esame.

3 Anche i richiamati motivi devono ritenersi infondati.

3.1 In via preliminare va rilevato che l’amministrazione, avendo anche riguardo alle molteplici sollecitazioni sul punto, ha acquisito apposito parere dell’avvocatura, ha quindi disposto la riconvocazione e la rivalutazione, da parte della commissione, di tutti i questionari con attribuzione del punteggio per le risposte, entrambe ritenute corrette. Sempre in punto di fatto occorre altresì evidenziare che di tale ulteriore percorso, il ricorrente dimostra di aver avuto conoscenza, il che è certificato dal fatto che ha agito anche per l’annullamento "dell’intervenuto parere dell’Avvocatura dello Stato del 1.7.2003".

3.2 Tutto ciò premesso, va innanzitutto disattesa la censura con la quale il ricorrente lamenta l’erroneità della conclusione sulla correttezza della risposta riferibile alla lettera B (acrissimo); sul punto è sufficiente rilevare che l’amministrazione ha dimostrato che la risposta al quesito, se pur in disuso, deve ritenersi corretta (cfr allegati a partire dal n. 20 e depositati il 9 giugno 2004), quindi suscettiva di apprezzamento. Quanto poi alla dedotta violazione delle norme del bando, in particolare di quella sulla valutabilità di una sola risposta, se ne deve indicare la non pertinente contestualizzazione. Ed, infatti, il ricorrente non ha accordato la dovuta rilevanza all’ulteriore percorso amministrativo che ha indotto l’amministrazione ad acquisire il parere dell’avvocatura, quindi a correggere le rilevate incongruenze. L’amministrazione è pertanto pervenuta ad una determinazione occasionata dai rilievi mossi e che non l’ha indotta all’annullamento della procedura, ma ad applicare il principio di economia procedimentale, così recuperando l’attività sino al momento compiuta. Il che, evidentemente, muta il quadro dei principi di riferimento e delle norme rilevanti quali parametri di legittimità della relativa azione che non possono, pertanto, esser ricondotti, come fatto dal ricorrente con il motivo in esame, alla sola violazione delle regole ab origine fissate dal bando.

3.3 Infondate sono infine le ulteriori censure potendosi opporre che: (a) come correttamente rilevato dall’amministrazione, non è stata indicata alcuna disposizione sull’incompatibilità, per il caso di rapporti di parentela, tra il personale addetto alla vigilanza ed i candidati; aggiungasi poi che non è stata rappresentata alcuna concreta evenienza atta a fornire un principio di prova in esito ad evenienze accadute nel corso delle prove e lesive degli invocati principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; (b) non è stata opportunamente contrastato quanto dalla stessa rappresentato in esito alle circostanze (anche malattia) che hanno giustificato lo spostamento della prova per alcuni candidati i quali, poi, non si sono tutti collocati in posizione utile.

4 Il ricorso in definitiva deve esser respinto. Le spese di giudizio vanno compensate in quanto la difesa erariale non ha svolto attività difensiva, nel caso riconducibile unicamente alle indicazioni di cui alla relazione sui fatti di causa acquista dalla Sezione in sede istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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