Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 06-09-2012, n. 14971

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Svolgimento del processo

S.D., S.G., S.O., S.M., S.V., C.A., con ricorso depositato il 29 luglio 2009, hanno proposto, nei confronti del Ministero della giustizia, domanda volta ad ottenere l’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, lamentando di aver subito un danno per l’eccessiva durata di un processo del quale erano stati parti, introdotto dinanzi al Tribunale di Latina con citazione notificata il 7-9 gennaio 1998 e definito con ordinanza dichiarativa della estinzione del processo emessa all’udienza del 28 ottobre 2008, a seguito di intervenuta transazione.

L’adita Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la domanda, perchè proposta oltre il termine di sei mesi dal momento in cui la pronuncia era divenuta definitiva; termine che decorre allorquando intervenga un pronuncia idonea a definire il giudizio, non essendo a tal fine necessario il passaggio in giudicato della stessa.

Per la cassazione di questo decreto i soccombenti hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione delle motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 308 cod. proc. civ., nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione.

All’ordinanza con cui è stata dichiarata l’estinzione del processo, in quanto emessa dal giudice monocratico in una controversia di competenza del Tribunale in composizione monocratica, rilevano i ricorrenti, doveva riconoscersi natura di sentenza. La Corte d’appello avrebbe quindi errato nel ritenere che il termine di decadenza di sei mesi previsto all’art. 4, potesse decorrere dalla data di pronuncia della ordinanza di estinzione e non anche dalla scadenza del termine della impugnazione proponibile avverso la stessa.

Il ricorso e infondato.

A parte il rilievo che gli stessi ricorrenti ricordano di aver formulato dinanzi alla Corte d’appello le conclusioni specificando che il procedimento incardinato dinanzi al Tribunale di Latina era stato "definito" con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., in data 14 ottobre 2008, e che quindi gli stessi ricorrenti sembrano riconoscere alla detta ordinanza di estinzione il carattere di definitività idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, occorre considerare che nel caso di specie l’estinzione è stata pronunciata a seguito di rinuncia ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., e cioè a seguito di rinuncia agli atti del giudizio. Correttamente dunque la Corte d’appello ha individuato nella pronuncia dell’ordinanza di estinzione il momento iniziale del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione atteso che l’ordinanza non ha fatto altro che recepire e rendere processualmente rilevante l’intervenuta carenza di interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di tale giudizio con un provvedimento di merito. La stessa astratta possibilità che avverso l’ordinanza di estinzione, che ha natura di sentenza ove pronunciata dal giudice monocratico, sia proponibile l’appello, non appare idonea a differire il momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, atteso che in relazione ad un provvedimento di estinzione, conforme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, non appare configurabile un interesse all’impugnazione.

Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 865,00, oltre alle spese eventualmente prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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