Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 06-09-2012, n. 14970

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 novembre 2008 presso la Corte d’appello di Perugia, A.N. proponeva, nei confronti del Ministero della giustizia, domanda di equa riparazione assumendo di avere subito un danno non patrimoniale per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel giugno 1995 e conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione, depositata in data 1 marzo 2007.

L’adita Corte d’appello ha dichiarato la domanda inammissibile perchè proposta dopo il decorso del termine di decadenza di sei mesi stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 4; termine che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, era venuto a scadenza il 16 ottobre 2007.

Per la cassazione di questo decreto A.N. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, l’intimata Amministrazione.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Premesso che, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., si intende passata in giudicato la sentenza non più soggetta a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ., la sentenza di questa Corte depositata il 1 marzo 2007 avrebbe potuto essere considerata definitiva, con conseguente decorrenza del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, solamente dopo il decorso di un anno e 46 giorni dalla data del deposito della stessa.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare che "in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da rapporto di unicità con il giudizio di revocazione" (Cass. n. 24358 del 2006).

Orbene, che la sentenza della Corte di Cassazione depositata nel marzo 2007 avesse definito il giudizio presupposto, è circostanza ammessa dallo stesso ricorrente il quale espressamente nel ricorso depositato presso la Corte d’appello, riportato nel ricorso per cassazione, ha affermato che "la vicenda processuale che vede coinvolto il Sig. A.N. si è protratta dal 5.6.1995, data della notifica dell’atto di citazione in giudizio dell’istituto Bancario xxx S.p.A., fino al 1.3.2007 data del deposito della sentenza n. 4851 della Corte Suprema di Cassazione che ha definito il giudizio".

La astratta possibilità di proporre anche nei confronti delle sentenzi di questa Corte il rimedio della revocazione non comporta che, ai fini della proposizione della domanda di equa riparazione, le dette sentenze possano essere considerate "non definitive" sino allo spirare del termine di impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. e art. 395 cod. proc. civ., nn. 4 e 5.

Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 865,00, oltre alle spese eventualmente prenotate e prenotande a debito Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *