Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-10-2013) 23-01-2014, n. 3249

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

S.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 28 marzo 2013 del Tribunale della Libertà di Caltanissetta, con la quale, è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 28 febbraio 2013, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di rapina aggravata e tentata rapina aggravata.

A sostegno dell’impugnazione lo S. ha dedotto:

a) Violazione dell’art. 606, lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’ordinanza impugnata risultante dal testo del provvedimento. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione agli artt. 173 e 192 c.p.p. e art. 56 c.p. e art. 628 c.p., commi 1 e 3.

Il ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL. Contesta l’attendibilità del dichiarante A.R., che, in relazione alla rapina ai danni di L.E., parlerebbe di circostanze apprese de relato;

contesta la validità del riconoscimento e l’indicazione di una delle due vetture utilizzate nella disponibilità del ricorrente. Deduce inoltre l’equivocità del contenuto delle intercettazioni telefoniche sia per la rapina consumata che per quella tentata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire la solidità del quadro univoco di gravità indiziaria, valutato nel suo complesso; la versione alternativa fornita dal ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza; in particolare per la rapina consumata devono evidenziarsi le dichiarazioni della parte offesa, il L., che ha descritto dettagliatamente la corporatura e i tratti somatici dei due rapinatori e l’arma, fucile a canne mozze, di cui erano in possesso, le modalità dell’azione; a ciò deve aggiungersi il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la presenza del riconoscimento fotografico del L., nonchè il contenuto della chiamata in reità dell’ A., l’autovettura Marea dello stesso tipo di quella utilizzata dai rapinatori ed a disposizione dello S. in quello stesso periodo. Allo stesso modo appare corretto il ragionamento relativo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla tentata rapina ai danni di B.G., dove il contenuto delle intercettazioni telefoniche appare di una chiarezza esemplare in ordine all’attività preparatoria posta in essere dallo S. e dagli altri complici (v. da pagg. 16 e 17 dell’ordinanza del TDL sino a pag. 30) Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare esente da censure logico giuridiche, proprio perchè valorizza una analisi altamente probabilistica, anzi addirittura certa, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame. La scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal TDL ai precedenti giudiziari dell’indagato, già condannato per l’art. 416 bis c.p., seppur in via non definitiva, dai numerosi precedenti penali definitivi, espressione di una elevata pericolosità sociale, che rende concreta la possibilità di una reiterazione criminosa; la valutazione quindi appare coerente con i parametri previsti dalla legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria perchè provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *