Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 20-01-2014, n. 2371

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. G.S., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 12.6.2009 al 18.12.2009 per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., dal quale era stato assolto, dopo una condanna in primo grado.

2. La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè di avere concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, perchè il G. aveva consentito, quale proprietario, che un capannone fosse utilizzato numerose volte dagli affiliati all’associazione mafiosa di cui trattasi per il deposito e lo smantellamento di camion provento di rapine, pur senza voler contribuire alle finalità del sodalizio. Inoltre il G. si era avvalso della facoltà di non rispondere, non consentendo quindi al giudice procedente di valutare una possibile ipotesi alternativa rispetto al quadro indiziario.

3. Il G., con un primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. per non essere "stato individuato alcun fatto nè momento specifico che abbia determinato l’applicazione della misura cautelare …, nè si pone in relazione la eventuale colpa grave del ricorrente con l’emissione della misura coercitiva".

Con un secondo motivo si deduce assoluta mancanza di motivazione.

4. Con atto depositato il 24.9.2013 il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è inammissibile siccome aspecifico.

Ai sensi dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l’impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen..

Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.

Nel caso di specie il ricorrente formula affermazioni del tutto generiche, senza prendere in esame le argomentazioni con le quali la Corte di Appello ha sostenuto il proprio giudizio; argomentazioni – riportate in parte narrativa – congrue e non manifestamente illogiche, alle quali si oppone la mera asserzione della mancanza di motivazione. Ma, all’opposto, la Corte di Appello ha individuato i comportamenti nucleo della condotta gravemente colposa (messa a disposizione del capannone agli affiliati; mancato chiarimento della vicenda nell’interlocuzione con l’A.G.), evidenziando come essi fossero antecedenti al provvedimento cautelare ed affermati tanto in questo che nella sentenza assolutoria (conseguente alla mancata prova del contributo decisivo per la conservazione o il raggiungimento del complesso dei fini dell’associazione).

6. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. il G. va condannato anche alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dal Ministero dell’Economia, spese che si liquidano in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende nonchè alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dal Ministero dell’Economia, liquidate in Euro 750,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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