T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 881

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Svolgimento del processo

Espone in fatto l’originario ricorrente – alle dipendenze del Ministero della Giustizia dal 1974 – di aver subito in data 8 gennaio 1988 intervento chirurgico per un’ernia al disco e di aver presentato, in data 11 agosto 1988, domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio.

La Commissione Medica Ospedaliera, in data 23 febbraio 1990, ha riconosciuto l’infermità "spondiloartrosi lombare con discopatia L5 trattata chirurgicamente con interessamento radicolare" dipendente da causa di servizio.

Con decreto del 26 maggio 1992 il Direttore Generale del Ministero ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di detta infermità a fini diversi da quelli previsti dall’art. 68 del T.U. n. 3 del 1957, nella considerazione che la domanda tendente all’accertamento della dipendenza da causa di servizio è stata presentata oltre il termine di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 688 del 1957.

Avverso tale decreto, l’originario ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, il quale è stato rigettato mediante adozione del gravato provvedimento, avverso il quale deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

– Violazione e falsa interpretazione dell’at. 36 del D.P.R. n. 688 del 1957. Violazione di legge ed eccesso di potere.

Contesta parte ricorrente la ritenuta tardività della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da casa di servizio della predetta infermità, sostenendo in proposito che il termine di 6 mesi per la relativa presentazione, dovendo decorrere dalla data di conoscenza dell’infermità, non potrebbe ancorarsi alla data dell’intervento chirurgico, non essendo a quella data conosciute le conseguenze dell’infermità, come descritte nel parere della Commissione Medica Ospedaliera e come asseritamente confermato nel certificato medico del 6 agosto 1992.

Si sono costituite in giudizio le eredi del ricorrente, nelle more deceduto.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività del ricorso e sostenendone nel merito l’infondatezza, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il decreto – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’originario ricorrente avverso il provvedimento che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità "spondiloartrosi lombare con discopatia L5 trattata chirurgicamente con interessamento radicolare" a fini diversi da quelli previsti dall’art. 68 del T.U. n. 3 del 1971, nella considerazione che la domanda tendente all’accertamento della dipendenza da causa di servizio è stata presentata oltre il termine di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 688 del 1957.

Il rigetto di cui al gravato decreto conferma la tardività della domanda del ricorrente già posta a fondamento dell’iniziale diniego, sul presupposto della acquisizione da parte del ricorrente della piena conoscenza dell’infermità sin dal 18 gennaio 1988, data in cui è stato dimesso dall’ospedale ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’infermità di cui è chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il ricorso – proseguito dalle eredi dell’originario ricorrente, nelle more deceduto – alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare, non merita accoglimento, il che consente di prescindere dalla disamina di eventuali profili di irricevibilità dello stesso, come dedotti dalla resistente Amministrazione.

Risulta dalla documentazione versata al fascicolo di causa che l’originario ricorrente è stato sottoposto ad intervento chirurgico, per l’infermità per la quale è chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in data 8 gennaio 1988 ed è stato dimesso dall’ospedale in data 18 gennaio 1988.

Quantomeno da tale ultima data deve ritenersi l’avvenuta acquisizione da parte del dipendente del tipo e della natura dell’infermità contratta, dovendo per l’effetto da tale data farsi decorrere il termine semestrale previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 688 del 1957 per la presentazione della domanda tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, laddove la domanda è stata, invece, presentata in data 11 agosto 1988, risultando, per l’effetto, tardiva.

Il gravato decreto risulta, pertanto, adottato in corretta applicazione della normativa di riferimento, non potendo trovare favorevole esame la tesi di parte ricorrente volta a ricondurre la decorrenza del termine alla data in cui avrebbe avuto conoscenza delle conseguenze dell’infermità patita.

Ed invero, già alla data di dimissione dall’ospedale ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico, l’originario ricorrente era in grado di conoscere l’esatta diagnosi dell’infermità sulla base di risultanze obiettive, con conseguente chiara percezione della natura dell’infermità che consentiva la tempestiva proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio nel termine semestrale previsto dall’art. 36 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e successive modificazioni.

Né, a diversamente ritenere, appare di alcuna utilità il richiamo al certificato medico del 6 agosto 1992, irrilevanti essendo le perduranti conseguenze dell’infermità sul dies a quo del termine per la proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

In conclusione il ricorso in esame, stante la sua rilevata infondatezza,va rigettato.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3323/1993 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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