Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 20-01-2014, n. 2370

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. T.D.G., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 24.4.2006 all’8.6.2006 per il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup., in relazione al possesso di 52 gr. di sostanza stupefacente, in ordine al quale era poi sopraggiunto decreto di archiviazione perchè a seguito di esame tossicologico del reperto era stata accertata l’assenza di effetto drogante.

2. La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1, e cioè di avere concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, perchè a seguito di perquisizione domiciliare, il T. era stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza che al narcotest era risultata cocaina, di trentacinque buste-gelo, di una spatola con estremità bruciata nonchè di Euro 2565,00 divisi in banconote di diverso taglio. In sede di interrogatorio di convalida dell’arresto il T. aveva dichiarato trattarsi di cocaina di scarsa qualità.

3. Il T., con un primo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale, ravvisando la grave contraddittorietà e l’erroneità dell’ordinanza impugnata per aver questo assunto le dichiarazioni rese dal T. per come riportate dal provvedimento cautelare (cocaina "molto scadente"), che tuttavia tradivano il vero contenuto delle stesse, come riportato dal relativo verbale (trattarsi di zucchero).

4. Con atto depositato il 9.3.2012 il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

5. Il ricorso è infondato.

Come coglie il ricorrente medesimo, la Corte di Appello ha individuato la condotta ostativa alla riparazione della detenzione subita dal T. nella complessiva condotta tenuta da questi e nelle dichiarazioni dal medesimo rese al G.i.p..

Rammentato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989), va escluso che nell’ordinanza impugnata siano ravvisabili i vizi indicati dal ricorrente.

Il nucleo della colpa grave attribuita al T. è nella detenzione di un considerevole quantitativo di sostanza in grado di dare risultato positivo al narcotest, nonchè di materiale idoneo al confezionamento, come le trentacinque buste-gelo e la spatola con estremità bruciata rinvenute dagli operanti, ed infine, ma non per importanza, la somma di Euro 2565,00 divisi in banconote di diverso taglio. Correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che tale complesso di circostanze potesse indurre in errore le autorità procedenti; rispetto a tanto è del tutto marginale l’assunzione di dichiarazioni con le quali si affermava la qualità scadente della cocaina piuttosto che la natura del tutto lecita del reperto, dal momento che simili affermazioni non potevano valere di per sè sole a porre termine alla custodia, essendo indispensabile operare – come avvenne – un’indagine tecnica diretta ad accertare la natura della sostanza e la sua eventuale efficacia drogante.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

6. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. il T. va condannato anche alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di Cassazione dal Ministero dell’Economia, spese che si liquidano in Euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento di Euro 750,00 in favore del Ministero dell’Economia, per rifusione spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014

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