Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1218

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l’ordinanza emessa in data 26.2.2013 dal Tribunale di Bergamo in funzione ex art. 310 c.p.p. con cui, in parziale riforma dell’ordinanza del G.i.p. del predetto Tribunale in data 25.1.2013 che aveva respinto totalmente la richiesta di applicazione di misura cautelare, imponeva la misura degli arresti domiciliari a S.L. e Z.S. in relazione al delitto di furto continuato di cui al capo 2), rigettando nel resto (quanto, cioè, al delitto di cui all’art. 416 c.p. ascritto ai predetti e a F.L. e al delitto di cui agli artt. 110, 648 e 648 bis c.p. ascritto a quest’ultimo) l’appello del P.M.. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta mancata integrazione del delitto di associazione per delinquere di cui al capo 1) evidenziando, sulla scorta del testo di talune conversazioni telefoniche intercettate riprodotte nel ricorso, come il F. non potesse ritenersi un occasionale ricettatore, bensì fosse certamente consapevole della sua collocazione all’interno dell’associazione, poichè organizzava il trasporto e la rivendita dei mezzi asportati dai sodali Z. e S.. Il F. era, inoltre, gravemente indiziato di ulteriori e non meglio precisati delitti di ricettazione di biciclette rubate e collegato con altri soggetti nordafricani, stabilmente incaricato di ricevere i beni rubati e cederli a terzi.

Motivi della decisione

Il ricorso, limitatamente alla posizione di Z.S., è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la subentrata revoca della misura custodiale nei suoi confronti, su parere favorevole del medesimo P.M. (come da documentazione in atti).

Quanto alle residue posizioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Invero, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", devono ritenersi inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione (nelle quali si risolve anche la rappresentata violazione di legge), si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice a quo. Il controllo di logicità della motivazione deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato eccedendo dalla competenza della Cassazione ogni potere di revisione e di apprezzamento degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nonchè ogni valutazione sulle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale della libertà (ex ceteris: Cass. pen. Sez. 1, 20.2.1998, n. 1083, Rv. 210019; Sez. 4, 17.8.1996, n. 2050, Rv.206104). Ancora, in tema di misure cautelari personali, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è rilevabile in cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (da ultimo: Cass. pen. Sez. 5, 8.10.2008, n. 46124 Rv. 241997).

Risulta evidente, nello specifico, l’esaustività delle argomentazioni del tribunale che ha compiutamente valutato tutti gli elementi raccolti, ricostruendo compiutamente la vicenda ed apprezzando, con congrua motivazione, la posizione del F. che correttamente ha ritenuto non stabilmente collegato agli altri due imputati, così facendo venir meno il contestato sodalizio criminoso.

L’evanescenza degli elementi (specie identificativi) a carico del F. circa la l’acquisto di biciclette ha giustamente indotto il Tribunale e disattendere la misura anche per quel che concerne la prospettata ricettazione.

Consegue il rigetto del ricorso nei confronti di S.L. e F.L..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il riscorso proposto nei confronti di Z. S. e Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

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