Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal giudice monocratico del Tribunale predetto con la quale veniva applicata a G.J., con attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 4 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, dedotto lo scontato, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c), commi 2 bis e 2 sexies.
Denunzia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della confisca dell’autovettura, di cui, anzi, era stata ordinata la restituzione senza alcuna motivazione.
Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della confisca da disporsi.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), stabilisce che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona, estranea al reato".
Come noto, la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha apportato modifiche alla disciplina della confisca in relazione al reato contravvenzionale in esame. In particolare, il legislatore ha eliminato il riferimento alla fattispecie di cui all’art. 240 c.p., comma 2, già previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, in ciò adeguando il dettato normativo al recente intervento della Corte Costituzionale, che con sentenza 4 giugno 2010 n. 196, aveva dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen.. Questa Suprema Corte, nel l’interpreta re il novellato testo normativo, ha quindi chiarito: che la confisca prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186 come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha oggi natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria; e che spetta conseguentemente al giudice penale "delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato, come pacificamente avviene per la sospensione o revoca della patente di guida" (Cass. pen. Sez. 4, n. 40523 del 4.11.2010, Rv. 248859; si veda anche: Sez. 4, n. 15022 del 25.02.2011, Rv. 250229), "a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro" (Cass. pen. Sez. 4, n. 45365 del 25.11.2010, Rv. 249071).
Si osserva, poi, che il fatto per cui si procede è stato commesso in data (OMISSIS), di talchè la confisca del veicolo era già prevista, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, pure dovendo ritenersi la natura amministrativa della sanzione, per effetto della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, n. 196 del 4 giugno 2010 n. 196, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità parziale dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c proprio in riferimento al citato rinvio all’art. 240 cod. pen..
Inoltre, è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte espressa anche a Sezioni Unite (27.5.1998, n. 8488, xxx, Rv. 210981), che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti devono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie e a nulla rileva che la sanzione predetta non abbia formato oggetto dell’accordo, trattandosi di atto dovuto e sottratto alla disponibilità delle parti, del quale l’imputato deve tener conto nell’attivare la procedura alternativa in questione (Cass. pen. Sez. 6, 19.12.1997, n. 3228, Rv 210588).
Ciò premesso, considerato che nulla ha osservato il giudice a quo circa l’appartenenza a terzi estranei al reato dell’autovettura della quale ha anzi disposto la restituzione, deve procedersi all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa della confisca dell’autoveicolo condotto dall’imputato, con rinvio sul punto al Tribunale di Belluno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca e rinvia sul punto al Tribunale di Belluno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

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