Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di M.E. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 6.3.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Cremona con cui veniva applicata alla predetta la pena concordata e condizionalmente sospesa, con attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, di mesi due di arresto ed Euro 700,00 di ammenda oltre alla revoca della patente di guida per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis.

Deduce la violazione di legge con riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della stessa.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Cremona.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale concorre con le circostanze attenuanti generiche, deve procedersi al giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 cod. pen. che, in caso di equivalenza, comporta l’applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse alcuna delle circostanze in comparazione" (Cass. pen. Sez. 4, n. 7460 del 13.11.2012 Rv. 254475).

Nel caso di specie le attenuanti sono state ritenute persino prevalenti sull’aggravante de qua, sicchè la pena (quella principale è comunque errata perchè inferiore al minimo edittale, ma non emendabile in assenza di ricorso della parte pubblica) applicabile è nella sua interezza quella di cui all’ipotesi semplice del reato contestato con relativa sanzione amministrativa accessoria della sola sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Consegue, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida con rinvio, sul punto, al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Cremona.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

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