T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 876

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Espone in fatto l’odierno ricorrente, di nazionalità algerina, di aver presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, la quale, con provvedimento del 4 marzo 2010, è stata rigettata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, nella considerazione della emersione di elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza.

Con successivo provvedimento del 19 aprile 2010 è stato confermato il rigetto dell’istanza, come rinnovata dal ricorrente al fine di segnalare l’errore nell’indicazione del proprio nominativo contenuto nel precedente provvedimento.

Il ricorrente ha quindi presentato istanza volta ad ottenere l’accesso agli atti concernenti il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, la quale istanza, con provvedimento del Ministero dell’Interno del 25 maggio 2010, è stata rigettata sulla base della motivazione che trattasi di atti rientranti tra quelli indicati nell’art. 2, comma 1, lettera d) e nell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.M. n. 415 del 1994.

Avverso tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi la quale, mediante adozione della gravata decisione, ha rigettato il ricorso.

Gravata tale decisione in sede giurisdizionale amministrativa, deduce parte ricorrente, a sostegno della proposta azione, il seguente motivo di censura:

– Violazione della legge n. 241 del 1990 in relazione al D.M. 10 maggio 1994 n. 415. Difetto di motivazione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, macroscopica illogicità, ingiustizia manifesta.

Nel riferire le motivazioni poste a sostegno della gravata decisione di rigetto del ricorso proposto avverso il diniego di accesso alla richiesta documentazione, afferma parte ricorrente come i provvedimenti relativi alla cittadinanza presentino una connessione solo eventuale con la sicurezza e la difesa nazionale, con la conseguenza che il diniego di accesso a tali documenti potrebbe essere giustificato solo sulla base dell’accertamento dell’effettivo pregiudizio a tali interessi pubblici derivante dall’accesso, da esternare in una adeguata motivazione, nella specie mancante, al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Lamenta in proposito il ricorrente come il Ministero dell’Interno non abbia indicato le ragioni e gli elementi ostativi alla concessione dell’accesso, evidenziando di essere in possesso dei necessari requisiti per ottenere la cittadinanza italiana risiedendo in Italia da oltre 10 anni e non versando in alcuna delle condizioni ostative alla sua concessione, essendo incensurato ed avendo mantenuto una condotta esemplare.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è impugnata la decisione della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dal ricorrente avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno recante il diniego di accesso agli atti, di cui all’istanza dallo stesso presentata, in quanto rientranti tra quelli indicati nell’art. 2, comma 1, lettera d) e nell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.M. n. 415 del 1994.

L’istanza di accesso presentata dal ricorrente – di cittadinanza algerina – è rivolta agli atti concernenti il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, conclusosi con provvedimenti di diniego del 4 marzo 2010 e del 19 aprile 2010, adottati sulla base della motivazione che dalla svolta istruttoria sono emersi elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione al ricorrente della cittadinanza italiana.

Tanto precisato, ritiene il Collegio che il ricorso, alla luce delle considerazioni che si andranno ad illustrare, debba essere rigettato.

La Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, nel confermare il diniego all’accesso opposto dal Ministero dell’Interno, ha anch’essa fatto riferimento all’art. 2, comma 1, lettera d) e nell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.M. n. 415 del 1994.

Tale D.M. – recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 – dispone all’art. 2, comma 1, lettera d), che è sottratta all’accesso, in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, la documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali, mentre all’art. 3, comma 1, lettera b), indica tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, e segnatamente le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.

Come sopra accennato, il diniego di concessione al ricorrente della cittadinanza italiana è stato adottato in ragione dell’emersione, dalla svolta istruttoria, di elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza italiana.

La tipologia degli elementi ritenuti ostativi alla concessione al ricorrente della cittadinanza italiana ricadono, quindi, nell’ambito di applicazione di cui alle riferite norme, attenendo a profili involgenti la sicurezza della Repubblica, trovando quindi il diniego di accesso alla relativa documentazione specifico fondamento normativo, e risultando per l’effetto la gravata decisione, di rigetto del ricorso proposto avverso tale diniego, pienamente conforme al dettato normativo ed adottata in corretta applicazione delle citate disposizioni.

Né, a diversamente ritenere, può trovare favorevole esame l’assunto di parte ricorrente in base al quale i provvedimenti relativi alla cittadinanza presenterebbero una connessione solo eventuale con la sicurezza e la difesa nazionale, dovendo quindi – asseritamente – il diniego di accesso a tali documenti trovare giustificazione nell’accertamento dell’effettivo pregiudizio a tali interessi pubblici dallo stesso derivante, da esternare attraverso adeguata motivazione.

Difatti, la connessione del diniego di concessione della cittadinanza italiana a favore del ricorrente con elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica risulta essere stata accertata dalla competente Amministrazione ed evidenziata nel relativo provvedimento di diniego.

Non vi è, dunque, spazio per ritenere che nella fattispecie in esame si versi in una ipotesi di connessione solo eventuale degli elementi ostativi – opposti alla concessione della cittadinanza e cui si riferisce la documentazione oggetto di istanza di accesso – con gli interessi protetti dalle riferite norme, né risulta esigibile – se non contravvenendo alla ratio di tutela sottesa a tali norme – una più diffusa motivazione circa le ragioni del diniego di accesso agli atti inerenti i ravvisati elementi ostativi la concessione della cittadinanza, potendo tale più incisivo onere di motivazione tradursi nella esternazione di notizie o informazioni che invece sono coperte da segretezza o riservatezza.

Aggiungasi che l’individuazione delle categorie di atti sottratti all’accesso per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, alle relazioni internazionali, alla politica monetaria e valutaria, all’ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, nonché alla riservatezza dei terzi, persone o gruppi, è stata definita in astratto, con forza normativa, dal citato D.M., attraverso una valutazione in astratto ed ex ante della pericolosità di ostensione dei documenti riconducibili ad una delle indicate categorie, dovendo in proposito rilevarsi come parte ricorrente non abbia impugnato le disposizioni dettate da tale fonte regolamentare che costituiscono il fondamento della gravata decisione ed il parametro normativo cui parametrare il sollecitato giudizio di legittimità sulla stessa.

Inoltre, alla luce delle superiori considerazioni, emerge come non possano rivestire utilità alcuna, ai fini del decidere sulla presente controversia, le considerazioni spese dal ricorrente circa l’assenza di elementi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana, non potendo la pretesa volta ad ottenere l’accesso alla richiesta documentazione trovare in essa idoneo fondamento, a fronte del chiaro disposto della normativa regolamentare non gravata da impugnazione.

Discende da quanto sin qui illustrato che il ricorso, stante la rilevata infondatezza delle censure con lo stesso proposte, deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 9435/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore delle resistenti Amministrazioni delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000 (mille,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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