Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14960

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Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata xxx conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma T.V. e la Spa xxx al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 31.10.1997 nel corso del quale la vettura del T. tamponava la sua auto. In esito al giudizio in cui si costituiva la Spa xxx il giudice adito respingeva la domanda attrice.
Avverso tale decisione la soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellata, il Tribunale di Roma con sentenza depositata in data 23 novembre 2006 respingeva l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste la compagnia assicuratrice con controricorso.
Motivi della decisione
Con un’unica doglianza, deducendo la violazione o la falsa applicazione degli artt. 324 e 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente D.B. ha lamentato che, nella sentenza n. 1686/00, passata in giudicato, con una palese contraddittorietà di affermazioni, il giudice di pace a pag. 3 ha dapprima ritenuto che non fosse stata fornita specifica prova di un ulteriore tamponamento subito dalla D.B. successivo al primo urto, mentre, invece, a pag. 4, ha affermato, con riferimento al danno subito dalla D.B., che lo stesso andava addebitato, per metà, anche al sopravvenuto T., che aveva tamponato a sua volta la vettura della D.B.. Pertanto, avendo il giudice di pace ritenuto che la vettura del T. avesse tamponato quella della D.B., la declaratoria di inesistenza di una prova di un urto sarebbe in palese contrasto con il suddetto accertamento che era divenuto definitivo. Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: "dica la Suprema Corte se in tema di risarcimento del danno, qualora il giudizio sull’an si svolga separatamente da quello sul quantum, la sentenza resa nel primo costituisce nel secondo un giudicato esterno".
Entrambi i profili di doglianza sono inammissibili.
Ed invero, in primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale,non accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), volto a circoscriverne puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2003).
In secondo luogo, va rilevata l’inammissibilità del quesito di diritto formulato in relazione alla dedotta violazione di legge per la sua assoluta genericità. Ed invero costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il quesito non può essere astratto ed avulso dalla fattispecie concreta, come nella specie, ma deve, imprescindibilmente, attenere al decisum, previa riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, ed essere specificamente riferito al motivo cui accede previa indicazione della regola di diritto, che si ritiene erroneamente applicata, contrapponendosi specificamente ad essa ed indicando, sia pure sinteticamente, il principio di diritto che dovrebbe essere applicato nella fattispecie.
Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile. A tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della contro ricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012

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