Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1213

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 14.1.2013 dal giudice monocratico del Tribunale di Belluno con la quale veniva applicata a P. C.M. la pena concordata di mesi 4 di arresto e d Euro 1.500,00 di ammenda sostituita con mesi 4 e giorni 6 di lavoro di pubblica utilità, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c).

Deduce la mancata applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’autovettura condotta dall’imputato e di proprietà di quest’ultimo. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, confisca da disporsi.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Il termine per la presentazione del ricorso nel caso di specie è di soli 15 giorni (Cass. pen. Sez. 1, n. 5496 del 3.2.2010 Rv. 246125), trattandosi di sentenza di patteggiamento emessa a norma dell’art. 448 c.p.p. in presenza dell’imputato, depositata in termini, laddove la comunicazione ai P.G. avvenne in data il 4.2.2013 (data del visto), sicchè il termine predetto spirava il 19.2.2013, mentre il ricorso risulta spedito il 23.2.2013 (come da timbro sulla busta) e pervenuto al Tribunale di Belluno il 27.2.2013.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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