T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Espone in fatto la ricorrente, Dirigente della Polizia di Stato:

che, essendole stata riconosciuta, nel febbraio 1992, dalla competente Commissione medica ospedaliera (C.m.o), la natura professionale (id est: dipendente da causa di servizio) di determinata infermità (considerata ascrivibile alla 6^ categoria della tabella "A" annessa al d.P.R. 30.12.1981 n.834), ebbe a chiedere alla propria amministrazione i benefici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n.539: novella che ha esteso ai dipendenti pubblici affetti da un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’attribuzione dei miglioramenti già riconosciuti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra e consistenti nell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità, al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio; che avverso il diniego oppostole (atto dell’11.4.2008) dall’amministrazione dell’Interno, si è gravata con ricorso straordinario al Capo dello Stato: ricorso ritenuto fondato dal Consiglio di Stato "per la parte non investita dall’eccepita prescrizione" riconoscendo alla dott.ssa D. – sia nel parere n.3815/2008 (Adunanza Sez.1^ del 4.3.2009) che nel successivo parere dell’Adunanza della Sez.1^ dell’1.7.2009 (reso in esito a richiesta di riesame del parere n.3815/2008, avanzata dal Ministero dell’Interno) – la spettanza del beneficio economico in parola "con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita" e con corredo dei relativi interessi; che con d.P.R. del 20.10.2009 veniva formalmente accolto il rimedio straordinario di cui trattasi: rimedio la cui tempestiva esecuzione veniva intimata all’amministrazione tramite diffida stragiudiziale notificatale il 10.11.2009 a cura dell’interessata.

Essendo rimasta disattesa tale intimazione, la dott.ssa D., col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, avanzato ai sensi dell’art.21 bis della Legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente), ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la piena ed integrale esecuzione (in sintonia con quanto statuito nei pareri del Consiglio di Stato del 4.3. e 1.7.2009) del d.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario. Si è costituita in giudizio, per il tramite della Difesa erariale, l’intimata amministrazione sostenendo, con memoria, nell’ordine, l’inammissibilità, l’infondatezza e l’improcedibilità del ricorso avversario; in particolare negli scritti difensivi della resistente si sottolinea l’intervenuta adozione – da data antecedente alla notificazione del ricorso in epigrafe – del provvedimento integralmente satisfattivo delle richieste della ricorrente.

Peraltro, non risultando detto provvedimento allegato alla memoria appena menzionata, la Sezione ha disposto (ord. n. 810/2010 del 13.05.2010), un intervento istruttorio prescrivendo, oltre all’acquisizione di copia dello stesso, il deposito di una relazione rappresentativa dei calcoli eseguiti ai fini della determinazione e quantificazione del beneficio riconosciuto alla d.ssa D..

In ottemperanza a quanto sopra l’amministrazione, in data 17.6.2010, ha depositato il decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 (privo di relata di notifica all’interessata) unitamente a note d’ufficio in cui si specifica che gli arretrati (riconosciuti all’interessata dal dianzi citato decreto) le verranno erogati con la mensilità di giugno 2010.

È seguita la produzione del secondo degli atti di ricorso di cui in epigrafe con cui l’interessata (sottolineando previamente che il decreto del 21.1.2010 non le è mai stato formalmente notificato) ha, in primo luogo, contestato le eccezioni in rito sollevate dalla resistente amministrazione e, nel merito, ha evidenziato la dissonanza tra il d.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario ed il decreto del Capo della Polizia attuativo dello stesso. Quest’ultimo provvedimento, difatti, ad avviso della ricorrente, oltre a non dettare alcunché in ordine agli interessi del credito riconosciutole, liquida in maniera errata il beneficio di cui trattasi che risulta determinato sulla base della retribuzione da essa fruita nel 1992 e non, come prescritto dal Supremo Consesso, "con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita". Conclude la ricorrente invocando, nell’ordine, l’annullamento del decreto del 21.1.2010, l’assegnazione alla p.a. di un ridotto termine per provvedere e la contestuale nomina di un commissario ad acta per assicurare l’integrale, e non parziale, esecuzione del d.P.R. più volte menzionato.

Le parti non hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.

Nella camera di consiglio del 28.10.2010, presente il solo difensore della ricorrente, la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

Motivi della decisione

I)- E’ in contestazione la corretta esecuzione del d.P.R. 20.10.2009 col quale, in accoglimento di apposito rimedio amministrativo, sono stati riconosciuti all’odierna ricorrente, affetta da infermità di natura professionale, i benefici, (già previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra), estesi ai pubblici dipendenti dalla Legge n. 539 del 1950 e consistenti nell’abbreviazione di uno o due anni di anzianità al fine della maturazione degli aumenti periodici di stipendio. Prima di procedere allo scrutinio dell’azionata domanda di giustizia, ritiene opportuno il Collegio ricordare che la decisione sul ricorso straordinario, pur non avendo attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di cosa giudicata (in quanto atto amministrativo e non giurisdizionale), ha tuttavia carattere cogente e determina in capo all’autorità amministrativa l’obbligo di eseguirla, vincolandola quanto ai contenuti, limiti e ad ogni conseguente statuizione. Al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della pronuncia non è utilizzabile, come da concorde e prevalente giurisprudenza, lo strumento del ricorso per l’ottemperanza, limitato all’esecuzione del giudicato ("ex multis" Cons. St. IV^, n.4802 e n. 2008 del 2010; n.1440 del 2008; nn. 4156, 2320, 2206 e n. 641 del 2007; VI^, n. 5393 del 22.09.2003; va, altresì, segnalata Tar Lazio, Roma, I^, n. 4104 del 2010 che condivisibilmente perviene, dopo una capillare analisi della tematica in argomento, ad escludere che la decisione su ricorso straordinario, anche all’indomani delle innovazioni apportate dalla legge n.69 del 2009, possa essere equiparata ad una sentenza passata in giudicato; tesi questa, aggiunge il Collegio per sole ragioni di completezza della presente decisione, che mantiene integra la sua validità anche dopo il 16.9.2010, data sotto la quale è entrato in vigore il d.lgs. n.104 del 2010 (c.d. Codice del processo amministrativo – C.p.a.) il cui art.112 non cita, tra i provvedimenti per la cui attuazione può essere proposta l’azione di ottemperanza, le decisioni rese in sede di ricorso straordinario; mentre la costante vigenza (anche nell’Ordinamento introdotto dal citato d.lgs. n.104/2010) dell’istituto della trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario (art.48 del C.p.a.) costituisce prova logica della permanente incompatibilità di tale istituto con una ipotetica giurisdizionalizzazione del rimedio amministrativo di cui trattasi).In base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all’atto decisorio non resta però sfornita di tutela, che si rinviene nella possibilità di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell’Amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente e correttamente invocato dalla ricorrente) ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell’ordine di esecuzione. Né vale obiettare che la possibilità di avvalersi del mezzo processuale di cui al menzionato art. 21 bis è stata considerata operativamente limitata alle sole controversie in cui si è in presenza di posizioni di mero interesse legittimo in capo al cittadino (cfr. Cons. St., Sez. V^, n. 6003 del 09.10.2006; n. 497 del 10.02.2004; IV^, n. 7088 del 02.11.2004); e ciò in quanto – come ripetutamente affermato dal Giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cons. St. n.4802 e n. 2008 del 2010; n.1440 del 2008 citate) – nelle controversie attinenti l’esecuzione delle decisioni rese su ricorso straordinario al Capo dello Stato non entrano in gioco le situazioni soggettive originariamente tutelate a mezzo del suddetto ricorso straordinario, essendo ormai ogni questione ad esse attinente risolta con la decisione favorevole alle tesi del ricorrente. La controversia relativa all’esecuzione della decisione su ricorso straordinario, quindi, non involge la definizione del contenuto delle posizioni dedotte in quella controversia, ma la formazione del titolo che comporta l’obbligo di comportamento dell’Amministrazione, vincolato dall’intervento del Capo dello Stato.

II)- Rebus sic stanti bus, il ricorso azionato dalla d.ssa D. si rivela fondato e meritevole di accoglimento.

E difatti, nel caso di specie, il beneficio invocato – che si è già detto rinviene il proprio supporto normativo nella legge n.539 del 1950 – si traduce (essendo stata riconosciuta la dipendente affetta da infermità professionale ascrivibile alla 6^ categoria della sopramenzionata tabella "A" nella misura massima) nell’incremento di uno scatto del 2,50% (percentuale correttamente indicata nel decreto 21.1.2010 oggetto di impugnativa col secondo atto di ricorso) sul valore della classe stipendiale in godimento (non al 7.2.1992 come riportato nel predetto decreto, ma) al 03.6.1997; e ciò in quanto il Consiglio di Stato, sia nel primo che nel secondo dei pareri resi (quest’ultimo, si ricorda, su richiesta di riesame promossa dall’amministrazione per ragioni concernenti l’an e non il quantum del beneficio), ha, rispettivamente, affermato e ribadito, la spettanza di tale miglioramento "con decorrenza dal 03.6.1997 avuto riguardo alla qualifica dirigenziale al tempo rivestita". E poiché, come già in precedenza ricordato, la decisione sul ricorso straordinario (che nel caso in trattazione peraltro, oltre a recepire integralmente i predetti pareri, è intervenuta successivamente all’entrata in vigore dell’art.69 della legge n.69 del 18.6.2009, e dunque successivamente alle modificazioni da tale novella apportate all’art.14 del d.P.R. n.1199 del 1971) ha carattere cogente e determina in capo all’autorità amministrativa (quand’anche in ipotesi dissenta dalla predetta decisione) l’obbligo di eseguirla, vincolandola quanto ai contenuti, limiti e ad ogni conseguente statuizione, ne segue che il comportamento dell’amministrazione è interamente vincolato dall’intervento (tramite il decreto decisorio) del Capo dello Stato con conseguente illegittimità dell’impugnato decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 nella parte in cui – in dissonanza dal predetto decreto e dai pareri dallo stesso integralmente recepiti – si avvale, ai fini della quantificazione dello scatto del 2,50% (e dell’ammontare degli arretrati), del trattamento stipendiale in godimento al 7.2.1992 e non di quello, di livello dirigenziale, maturato alla data del 03.6.1997.

Dalle considerazioni dianzi declinate emerge, all’evidenza, l’infondatezza delle eccezioni in rito (di inammissibilità ed improcedibilità) sollevate dalla resistente amministrazione attese:

a) la sussistenza dell’interesse a promuovere l’originario ricorso introduttivo del giudizio (posto che, alla data di notificazione e deposito dello stesso ricorso, il decreto del Capo della Polizia del 21.1.2010 non le era stato notificato né tale notificazione è successivamente intervenuta);

b) la persistenza di tale interesse a ricorrere una volta avuta conoscenza, tramite gli atti depositati in giudizio il 17.6.2010, che il decreto di decisione del ricorso straordinario era stato non correttamente eseguito, con una liquidazione parziale del beneficio riconosciutole.

Va, inoltre, dato atto che l’impugnato provvedimento del Capo della Polizia nulla dispone in ordine agli accessori (interessi legali ed eventuale rivalutazione) del credito di cui trattasi, rivelandosi, anche sotto tale ulteriore profilo, non sintonico al d.P.R. del 20.10.2009.Conclusivamente il ricorso in epigrafe, così come integrato con i successivi mm.aa. di gravame, deve essere accolto e, per l’effetto:

– va annullato il decreto del Capo della Polizia 21.1.2010 nella parte in cui si avvale dell’erroneo criterio di computo in precedenza indicato pervenendo ad una determinazione dell’importo del contributo ed alla liquidazione dei relativi arretrati non corretta e parziale;

– in attuazione dell’obbligo di dare puntuale ed integrale esecuzione al d.P.R. 20.10.2009 va assegnato alla resistente amministrazione un termine (decorrente dalla data di notificazione della presente decisione) di giorni quarantacinque per la riadozione del decreto attuativo di tale d.P.R. in perfetta sintonia con quanto statuito dal Consiglio di Stato e come ribadito nella presente decisione, ulteriormente provvedendo, nel successivo termine di giorni trenta, alla corresponsione all’interessata delle competenze arretrate (con correlati accessori) alla stessa spettanti (con ovvia detrazione di quelle, parziali, già alla stessa erogate).

Decorso tale termine, nel caso in cui l’amministrazione non provveda spontaneamente e correttamente a quanto sopra, dietro apposita istanza dell’interessata, la Sezione nominerà un Commissario ad acta conferendogli incarico del cui compenso verrà onerata l’amministrazione, valutando, in tale sede, la trasmissione degli atti alla competente Procura regionale della Corte dei Conti per gli eventuali profili di responsabilità erariale.

III)- Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso (integrato da mm.aa. di gravame) in epigrafe e, per l’effetto annulla, come da motivazione, il decreto del Capo della Polizia 21.1.2010.

Ordina al Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., di provvedere, come da motivazione, all’integrale soddisfacimento del beneficio vantato dalla ricorrente, in piena ed integrale esecuzione delle statuizioni recate nel decreto presidenziale in data 20 0ttobre 2009, entro il termine – indicato in motivazione – decorrente dalla notificazione della presente decisione; onera la parte ricorrente della notificazione della presente decisione alla soccombente amministrazione presso la sede reale del Dipartimento della P.S..

Compensa, tra le parti in causa, le spese di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente decisione alle parti in causa presso i rispettivi domicili legali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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