Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione B.D., personalmente, avverso la sentenza emessa in data 19.4.2013 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 20.10.2010 del Tribunale di Lecco, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi 5 e giorni 15 di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi cinque e alla confisca dell’autovettura, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (fatto del (OMISSIS)).

Deduce la violazione di legge in ordine alla non rilevata nullità per mancata conoscenza da parte dell’imputato, dichiarato contumace, della citazione e della mancata presentazione del suo difensore di fiducia.

Si duole, altresì della mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, come richiesto con l’atto di appello e della mancata applicazione dell’art. 157 c.p., comma 5.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Le censure mosse hanno riproposto in questa sede doglianze già rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Invero, correttamente è stata disattesa l’eccepita nullità per omessa notifica all’imputato: infatti il difensore di fiducia nominato in primo grado presso il quale l’imputato aveva eletto domicilio, pur rinunciando alla (formale) notifica, aveva comunque preso visione e copia anche per il sig. B. sottoscrivendo la relativa dichiarazione, in tal modo adempiendo direttamente all’onere di conoscenza attribuitogli sia quale difensore sia quale a Iter ego dell’assistito.

Peraltro, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, ha esaustivamente spiegato come non fosse possibile, a causa dei precedenti specifici dell’imputato e dell’elevatissimo grado di intossicazione alcolica riscontrato, e quindi in assenza di fattibilità di una prognosi di adempimento alle prescrizioni conseguenti, ammetterlo all’invocato beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Correttamente è stata esclusa l’invocata prescrizione (non essendo decorso, nemmeno ad oggi, il termine massimo di anni cinque previsto dalla normativa vigente) nonchè l’applicabilità del termine abbreviato di cui all’art. 157 c.p., comma 5, trattandosi di reato contravvenzionale punito con la congiunta pena detentiva e pecuniaria (e non già con pena diversa da quelle).

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

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