Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-10-2013) 14-01-2014, n. 1187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione P.M., unitamente al suo difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Modica con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di Euro 2.620,00 di ammenda (di cui Euro 1.520,00 in sostituzione di un anno e giorni 10 di arresto) oltre al fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno per il ritenuto reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 bis.

Deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della riduzione fino ad un terzo della sospensione della patente ai sensi dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, come previsto nell’accordo intervenuto tra le parti. Si duole, altresì, del vizio motivazionale in ordine alla durata della sospensione della patente di guida, assumendo che non era stata fissata nel minimo.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate. Invero, benchè sia stata convenuta l’applicazione dell’art. 222 C.d.S., comma 2 bis, non solo ciò è avvenuto irritualmente, poichè l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non può essere oggetto di accordo in sede di patteggiamento, rientrando la loro determinazione nelle competenze officiose del giudice e conseguendo di diritto ad ogni sentenza di condanna, ma altresì, come già rilevato, condivisibilmente, dalla giurisprudenza di questa Corte, la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2 bis deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (V. Sez. 4, Sentenza n. 41810 del 3.7.2009, Rv. 245451, Sez. 5, n. 36352 del 13.7.2011 Rv. 251204), e quindi non al caso di specie.

Invero, può osservarsi che la norma dell’art. 222 comma 2 bis, introdotta con la L. n. 120 del 2010, disciplina l’applicazione della diminuente del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del 2010, il quale ha riscritto l’intero art. 222 C.d.S..

Peraltro, essendo la durata minima della sospensione della patente di guida, per effetto della contestata aggravante, non bilanciata da attenuanti di sorta, pari al doppio di quella base stabilita dall’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. b) (e quindi di un anno), la durata è stata contenuta nel minimo di legge e pertanto non era necessaria alcuna motivazione a sostegno (Cass. pen. Sez. 4, n. 21194 del 27.3.2012, Rv. 252738).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014

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