T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 840

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente – in qualità di dottore agronomo e forestale – è stato iscritto nell’elenco speciale dei dottori agronomi e forestali di fiducia della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del M. in data 6 maggio 1993.
In particolare, ha prestato opera di consulente per il Progetto di irrigazione a Hombolo (Tanzania).
Successivamente, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del M., con lettera del 2 maggio 1994 prot. 213/III/1076, ha comunicato al ricorrente la sua esclusione dal predetto elenco speciale.
Il provvedimento è motivato sui seguenti elementi:
"a). sentita la commissione permanente per la compilazione e l’aggiornamento degli elenchi speciali dei professionisti di fiducia della xxx, in conformità del parere da questa reso nella riunione del 20.4.1994, in base al punto 5), quarto capoverso, dell’avviso, pubblicato sul Bollettino della cooperazione xxx n. 34 del 5.10.1990;
b). la commissione ha stabilito che il provvedimento di revoca dell’incarico di direttore dei lavori, conferito al ricorrente, per la realizzazione del progetto per lo sviluppo irriguo di Hombolo in Tanzania, tenuto conto della sottostante situazione comportamentale che lo ha determinato, riferita al ricorrente, configura l’ipotesi dell’essere venuta meno la fiducia della xxx".
Nel ricorso in epigrafe l’ interessato ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti vizi:
1). Violazione di legge (art. 5 delle disposizioni regolanti la tenuta dell’elenco);
2). Eccesso di potere per sviamento e/o difetto e/o perplessità di motivazione;
In data 16.11.1994 il ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti con i quali ha prospettato i seguenti vizi:
1). Illegittimità della deliberazione 14.1.1994 della commissione preposta agli elenchi speciali per violazione di legge (punto 5 dell’avviso xxx), difetto di motivazione del parere 20 aprile 1994 della stessa commissione, contraddittorietà di provvedimenti;
2). Emergenze che confermano le relazioni del ricorrente,
3). Ulteriori elementi di difetto, perplessità e contraddittorietà della motivazione.
Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.
Tanto premesso il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
1). Con il primo motivo di ricorso l’interessato richiama l’art. 5 delle disposizioni regolanti la tenuta dell’Elenco speciale dei dottori agronomi e forestali di fiducia del M. che prescrive la cancellazione dal medesimo in presenza di fatti, atti e comportamenti che, per la loro natura e gravità, facciano venire meno i requisiti richiesti per l’iscrizione e comunque affievoliscano la fiducia della Direzione generale nei suoi confronti.
Al riguardo, sostiene che in presenza di un semplice atto di ritiro, essendo il rapporto stato risolto ex art. 14, e non ex art. 15 del disciplinare, non si poteva ritenere sussistente una ipotesi di cancellazione.
Il disciplinare di Hombolo prevedeva due distinte ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto per volontà del committente e cioè la revoca (art. 14) e la risoluzione vera e propria (art. 15) ove l’elemento distintivo è costituito proprio e solo dalla presenza o meno di colpa dell’incaricato, oltre che, naturalmente, dalle condizioni economiche.
Come noto, il parametro normativo di riferimento per configurare l’elemento soggettivo della colpa è costituito dall’art. 2043 cod. civ. (per la cui esegesi soccorre l’elaborazione del diritto civile).
In breve la colpa consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno, da parte del soggetto agente, di cui si valuta la condotta lesiva con il parametro soggettivo del c.d. agente modello individuato, secondo i casi, nel bonus pater familias o nel homo eiusdem profecionis et condicionis.
Nella fattispecie l’elemento della colpa a carico del ricorrente è – indubbiamente – sussistente alla luce di tutti gli elementi di fatto che emergono dalla documentazione depositata in giudizio.
2). Con la seconda censura il ricorrente lamenta un difetto di motivazione nel provvedimento impugnato.
Con i motivi aggiunti il ricorrente ribadisce quanto già sostenuto nel ricorso principale.
Il Collegio ritiene che le predette censure dedotte non meritino positivo apprezzamento sulla base di tutta la documentazione allegata al ricorso.
In particolare dagli atti depositati in giudizio risulta che:
a). il funzionario diplomatico preposto all’Unità tecnica centrale (UTC) contestava al Sig. C. di essere venuto a conoscenza del suo ingerimento nei rapporti con le Autorità tanzane influenzandone le decisioni, mentre l’incarico di direttore dei lavori comportava, esclusivamente, rapporti con il committente e l’impresa (cfr., lettera 225/UTC/Sez. V/AGR.012614 in data 29.12.1992);
b). inoltre, il Sig. C. ha sfruttato la sua attività a suo personale tornaconto e ha impartito ordini all’Impresa spesso contraddittori, il più delle volte verbali, riguardo a soluzioni progettuali apparentemente richieste dalla controparte tanzana; dunque, la sua impostazione ha comportato un danno diretto per l’amministrazione in quanto ha dilatato i tempi inerenti la progettazione esecutiva che si sono tradotti in ritardi nel completamento delle opere da realizzare, con riserve già emesse dalla società per più di 1 miliardo di lire e con perdita di prestigio dell’operato della Cooperazione italiana (cfr., nota del M. del 31.3.1993);
c). la commissione, nelle riunioni del 16.2.1994 e 20.4.1994, ha esaminato la questione relativa al Sig. C. e ha rilevato che il suo comportamento nell’espletamento dell’incarico di direttore dei lavori conferitogli dalla xxx configura una violazione non soltanto degli obblighi del professionista assunti contrattualmente con la xxx ma anche dei doveri che sono insiti nell’incarico di direzione lavori, così come disciplinato dalla legislazione nazionale in base alla quale è conferito (cfr., nota del M. in data 27.4.1994).
Conseguentemente, i provvedimenti impugnati risultano adeguatamente motivati – anche per relationem – con riferimento a tutti gli atti istruttori del procedimento in questione.
In conclusione, poiché l’operato dell’amministrazione si rivela legittimo – non rilevando, al fine che ci occupa, quanto sostenuto dal ricorrente, nell’ultima memoria difensiva depositata il 21.6.2010, sulla successiva direzione lavori di Hombolo svolta in modo encomiabile – il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il presente ricorso e i motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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