T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 839

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con D.M. del 14.9.1989, pubblicato in G.U. del 27.2.1990, è stato bandito un concorso pubblico per esami a n. 215 posti di coadiutore nel supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con nota prot. n. 5002divisione III del Ministero Interno, datata 28.12.1992, ricevuta dall’interessata il 5.2.1993, è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal suddetto concorso perché "in sede di verifica degli atti istruttori si è accertato che, alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione, non era in possesso di uno dei requisiti richiesti dal bando e precisamente dell’idoneità conseguita in pubblici concorsi svolti in amministrazioni statali".

Nel ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti vizi:

1). Violazione, falsa ed erronea applicazione art. 16, primo comma, L. n. 521/1988 e art. 1 del D.M. Interno del 14.9.1989, riproducente integralmente la suddetta disposizione normativa, nonché art. 17 L. n. 521/1988; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;

2). Eccesso di potere per sviamento; carenza di presupposti; contraddittorietà ed illogicità di comportamento e di provvedimenti; slealtà nell’iter procedimentale amministrativo;

3). Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità, pretestuosità, illogicità e contraddittorietà.

Con ord. n. 657/1993 il Collegio ha accolto la domanda cautelare.

La ricorrente è stata, dunque, riammessa, con riserva, alla procedura concorsuale e collocata al 248° posto della graduatoria generale di merito.

Successivamente, con D.M. del 4.11.1994, l’interessata è stata nominata coadiutore in prova, IV livello, dell’area di supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed assegnata al Comando provinciale VVF di Ascoli Piceno dove ha preso servizio a decorrere dall’1.2.1995.

Successivamente, nel corso del rapporto di lavoro, il profilo iniziale di assunzione a coadiutore relativo al concorso di che trattasi è stato modificato in Operatore amministrativo contabile con inquadramento al V livello, superiore a quello assegnato; la ricorrente ha beneficiato di tale livello a partire dal giorno della effettiva assunzione in servizio (nota dell’ente del 9.12.1996 n. 203719).

Infine, la ricorrente, durante il rapporto di lavoro con il Ministero dell’Interno, è risultata vincitrice del concorso interno straordinario (20 posti) per esami a n. 125 posti di Vice collaboratore amministrativo contabile e, a decorrere dal 19.6.2008, le è stata assegnata la qualifica ed è stata nominata presso il Comando dei VVF componente della Commissione per la procedura di gara per l’affidamento quadriennale del servizio di pulizia.

Infine, in data 14.10.2010, la ricorrente ha presentato ultima memoria difensiva nella quale ribadisce che era in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di concorso (e, in particolare, della idoneità a pubblico concorso indetto da una amministrazione statale ad ordinamento autonomo, quale era, all’epoca, Amm.ne autonoma delle Poste e telecomunicazioni).

I). In primo luogo, il Collegio deve esaminare la procedibilità del presente ricorso alla luce dei fatti nuovi sopravvenuti e descritti in precedenza.

Come è noto, il principio di assorbimento è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con particolare riferimento all’esame di maturità, affermando che l’effettivo superamento di quest’ultimo da parte del candidato ammesso con riserva assorbe il giudizio di non ammissione originariamente formulato dal Consiglio di classe, proprio in quanto la valutazione globale operata dalla Commissione esaminatrice si sovrappone (appunto assorbendolo) all’analogo giudizio del Consiglio.

In alcuni casi, la giurisprudenza (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2001, n. 2189) ha ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere il ricorso proposto per l’annullamento della graduatoria della preselezione informatica del concorso a posti di notaio poiché, avendo la preselezione lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami di concorso, il superamento degli esami fornisce la prova inconfutabile che la candidata disponeva della preparazione necessaria.

Tuttavia, l’orientamento maggioritario è nel senso contrario.

Il Consiglio di Stato (cfr., Adunanza Plenaria 27 febbraio 2003, n. 3) ha affermato che l’improcedibilità del ricorso (nel caso in cui le sopravvenienze si verifichino in pendenza del primo grado di giudizio) può discendere solo dall’adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli imposti dalla necessità di dare esecuzione alla misura cautelare; per contro, la mera esecuzione di un provvedimento cautelare, non presentando profili di discrezionalità nell’an, non comporta il venir meno della res litigiosa.

Infatti, stante la necessaria correlazione tra azione principale e azione cautelare, l’ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale di un candidato che abbia impugnato il provvedimento di esclusione non può produrre altro effetto che quello di impedire nelle more del giudizio il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali. Dunque, ogni ulteriore effetto consegue – soltanto – al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole che, rimuovendo dalla realtà giuridica il provvedimento di esclusione, da un lato restituisce al concorrente escluso la pienezza dei diritti e, dall’altro, costituisce l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere ad attribuirgli tutte le posizioni di vantaggio scaturenti dal superamento delle prove d’esame, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione.

II). Può passarsi, a questo punto, all’esame del merito del gravame.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Collegio ritiene, infatti, di poter condividere quanto sostenuto dalla ricorrente circa il fatto che la stessa era in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del bando di concorso.

In proposito, l’art. 1 citato prevedeva che al concorso potevano partecipare "coloro che erano risultati idonei in concorsi pubblici espletati in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l’accesso a profili e qualifiche equiparabili a quella prevista con il presente bando, purchè le relative graduatorie di idoneità fossero state approvate successivamente al 1 gennaio 1985".

Nella specie, la P. – come risulta dalla documentazione allegata – ha dimostrato di possedere il predetto requisito (al riguardo, risulta che ha allegato, alla domanda di concorso, due attestati di idoneità conseguiti nel concorso per esami a n. 36 posti di operatore di esercizio presso la Direzione compartimentale P.T. delle Marche e concorso per titoli ed esami ad 1 posto di messo notificatore indetto dal Comune di San Benedetto del Tronto).

Infatti, il Collegio ritiene, sul punto, che le P.T. – prima del d.l. 1° dicembre 1993 n. 487, conv. dalla l. 29 gennaio 1994 n. 71, che ha attuato la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente poste italiane – erano da qualificarsi amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e, dunque, l’interessata risultava, incontestatamente, in possesso di idoneità in concorsi pubblici espletati in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (conseguite in epoca precedente alla predetta trasformazione di cui alla predetta L. n. 71/1994).

Peraltro, non rileva, in senso contrario, che la stessa fosse già in servizio di ruolo quale operatore esercizio UP presso il Ministero delle Poste e telecomunicazioni.

Dunque, considerato che la P. non doveva essere esclusa dalla predetta procedura concorsuale, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il presente ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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