Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 13-12-2013, n. 50562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza depositata il 7 marzo 2013 la Corte di appello di Catania applicava a S.G.C., de plano, su richiesta del Pubblico ministero della sede, il beneficio dell’indulto, ex lege n. 241 del 2006, nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 8000,00.

Ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, essendo stato il beneficio elargito pur in presenza di causa di revoca di diritto dello stesso, avendo lo S. subito nel giugno 2010 condanna alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesso in data (OMISSIS).

Il ricorso deve qualificarsi come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, con trasmissione degli atti al decidente.

La Corte di Appello di Catania, pronunciando come giudice dell’esecuzione in tema di indulto (art. 672 cod. proc. pen.), ha correttamente proceduto de plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

In forza della stessa disposizione l’ordinanza, non immediatamente ricorribile per cassazione, doveva essere opposta davanti allo stesso giudice.

In ossequio al principio di conservazione espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte di Assise di appello di Catania per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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