T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente è agente della xxx in servizio presso il xxx a xxx.
Con la nota del 13.5.2005, prot. n. 86/ML2, la Regione militare sud, Comando di Sanità, Commissione medica di 2° istanza di Roma ha giudicato "permanentemente NON idoneo al servizio nella xxx, in modo assoluto; ma SI Idoneo ad essere reimpiegato nei corrispondenti ruoli civili della stessa Amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato, in concordanza al giudizio espresso dalla CMO di Roma, con verbale n. K70211678 datato 9.3.2005".
Con la nota del 13.5.2005 della CMO di 2° istanza è stato avviato il procedimento finalizzato alla dispensa dal servizio del dipendente al quale è stata notificata formale comunicazione di avvio, rendendolo edotto delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Di conseguenza, il ricorrente, con istanza del 10.6.2005, ha presentato richiesta di transito nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno e di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi del DPR n. 339/1982.
Con provvedimento n. 333.D/23216339 del 27.6.2005 l’interessato è stato collocato nella posizione di aspettativa retribuita ex art. 8, ultimo comma, del citato DPR n. 339/1982 a decorrere dal 3.5.2005.
Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato la seguente censura:
1). Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea, contraddittorietà.
Con ord. cautelare n. 1219/2005 il Collegio ha ordinato un nuovo accertamento sanitario.
Con successivo verbale 6.4.2006 il Centro di medicina medico legale Roma Cecchignola ha confermato l’esito del primo giudizio di non idoneità.
In data 8.5.2006 il ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti con i quali ha impugnato il successivo verbale di visita del 4.4.2006 n. 26 e ha prospettato la seguente censura:
1). Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea.
In data 27.10.2005 si è costituita controparte.
Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.
Tanto premesso, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti e tutte le censure prospettate non meritano positivo apprezzamento.
In particolare:
a). in primo luogo, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza, gli apprezzamenti fatti dall’Amministrazione in questa materia rientrano – pacificamente – nella sua sfera discrezionale sicché essi non possono essere sindacati dal giudice amministrativo, se non nelle ipotesi di illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento o errore di fatto;
b). nella specie, le determinazioni assunte – sotto i predetti profili sintomatici dell’eccesso di potere – resistono a possibili rilievi di ragionevolezza e coerenza logica da parte del giudice amministrativo;
c). inoltre, da tutta la documentazione prodotta in giudizio, risulta che il P. è stato sottoposto più volte agli accertamenti sanitari; e in tutte le (varie) occasioni, i relativi organi accertatori si sono pronunciati nel senso della NON idoneità al servizio nella xxx, in modo assoluto, e alla Idoneità ad essere reimpiegato nei corrispondenti ruoli civili della stessa Amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato;
d). anche la difesa erariale, con la memoria difensiva depositata in data 11.6.2010, ribadisce che "tutti e tre gli uffici tecnici (Commissione di 1° istanza; CMO di 2° istanza e Centro militare di medicina legale) hanno riscontrato la medesima patologia (disturbo depressivo atipico prolungato senza segni clinici conclamati di scompenso psicopatologico in atto) che comporta l’inidoneità al servizio di Pubblica sicurezza alla luce del Decreto n. 198 del 30.6.2003, recante il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della xxx e gli appartenenti ai predetti ruoli, che prevede, tra le cause di non idoneità al servizio, i "disturbi mentali";
e). pertanto, per quanto i provvedimenti impugnati sono sinteticamente motivati, la patologia riscontrata al ricorrente rientra nelle previsioni del citato Decreto 198/2003;
f). peraltro, non possono meritare positivo apprezzamento neanche le argomentazioni svolte dal ricorrente con l’atto di motivi aggiunti e relative alla circostanza che "avrebbe – soltanto – subito un calo dell’umore per vicende strettamente personali" (cfr., perizia di parte del Dr. B.). Come noto, la perizia depositata dalla parte non può superare i diversi accertamenti compiuti dalle strutture appositamente preposte ai relativi accertamenti.
Dunque, poiché è – incontestatamente – puntuale e precisa l’istruttoria effettuata dall’Amministrazione ed è legittimo il suo operato, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il presente ricorso e i successivi motivi aggiunti.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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