T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 835

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Dott.ssa D. è dipendente della Regione Lazio con la qualifica di dirigente.

In data 6.6.2010 ha presentato istanza di accesso alla Regione Lazio in relazione a una serie di atti.

In data 2.8.2010 la Regione Lazio le ha risposto comunicandole che "l’accesso agli atti è subordinato al parere favorevole richiesto alla Procura della Repubblica di Velletri non ancora pervenuto. In attesa si intende sospeso il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento".

In data 16.7.2010 la ricorrente ha presentato un sollecito; infine, il 23.11.2010 ha presentato altra istanza di accesso agli atti con la quale ha chiesto di poter visionare n. 14 documenti puntualmente indicati.

Con il presente ricorso l’interessata impugna il "rifiuto sostanziale opposto dalla Regione Lazio al diritto di accesso esercitato di cui al provvedimento a firma del Direttore generale Dott.ssa M.C., prot. n. 9622259/06 del 2.8.2010, comunicato il 4.8/01.09.2010".

In proposito, ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 22 e ss. della L. n. 241/1990;

2). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere.

In data 11.11.2010 si è costituita controparte che ha depositato successiva memoria il 13.12.2010.

Controparte replica facendo presente:

a). che la Regione Lazio ha semplicemente sospeso il termine per la conclusione del procedimento in attesa del parere richiesto alla Procura della Repubblica;

b). che la richiesta della ricorrente, di cui alla nota n. 83932 del 6.7.2010, si presenta del tutto generica;

c). che, nelle more del giudizio, è pervenuto il predetto nulla osta da parte della Procura della Repubblica di Velletri (e la circostanza è stata comunicata alla ricorrente con nota n. 2654 del 21.10.2010);

d). infine, che la Regione Lazio ha notificato ai controinteressati, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 184/2006, la richiesta di accesso della ricorrente.

I). In primo luogo, il Collegio deve verificare la sussistenza in capo alla ricorrente della legittimazione e dell’interesse ad esercitare il diritto di accesso.

L’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l’esercizio di accesso agli atti della P.A., ai sensi dell’art. 22 l. n. 241 del 1990, non è finalizzato alla verifica dell’efficienza dell’amministrazione stessa ed è, pertanto, inammissibile il relativo ricorso ove non si dimostri il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente.

Al riguardo, l’accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si rivolgono e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.

Nella vicenda, dopo un attento esame della documentazione allegata al ricorso, il Collegio ritiene sussistente l’interesse a ricorrere della Dott.ssa D.; sul punto, il difensore della ricorrente, anche alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare, ha fatto presente che la sua richiesta di accesso è motivata in ragione della necessità di proporre una azione giudizionale davanti alla Corte dei Conti.

In particolare, dunque, la ricorrente ha – correttamente – specificato qual’è la finalità precisa della sua richiesta e il suo interesse è stato puntualmente evidenziato.

II). Passando al merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

A norma dell’originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi "è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

A seguito delle modifiche introdotte con l’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti "interessati" come "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".

Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato".

Dunque, anche nell’attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa (cfr., nuova formulazione dell’art. 22 citato e conseguente regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) conserva piena applicazione l’assunto per cui, se è vero che l’accertamento dell’interesse all’accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l’ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logicofunzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare – ove necessario, anche giudizialmente – la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (cf.r, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3444).

Nel merito, il Collegio ritiene di poter accogliere integralmente le richieste di accesso presentate dalla Dott.ssa D. e di dover annullare il citato diniego emanato dalla Regione Lazio il 12.8.2010.

Pertanto il ricorso deve essere accolto in relazione all’esibizione di tutti gli atti richiesti con le istanze di accesso presentate dalla Dott.ssa D. (cfr. in data 5.7.2010, 16.7.2010 e 23.11.2010).

In ragione delle circostanze in fatto della vicenda appare equo condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Lazio di esibire (anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione), tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente con le citate istanze di accesso.

Condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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