Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2013) 02-12-2013, n. 47856

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza resa il 9 novembre 2012 la Corte di Assise di Appello di Palermo, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., comma 4, avverso l’ordinanza emessa dalla stessa Corte che in data 21 dicembre 2011 aveva rigettato la richiesta del condannato B.S. di applicazione del condono ai sensi della L. n. 241 del 2006 per le pene inflitte per i reati non ostativi, giudicati con la sentenza della stessa Corte di Assise di Appello del 6 dicembre 2001, irrevocabile il 24 aprile 2003.

1.1 A fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava che a carico del B. era stata pronunciata condanna per il delitto di omicidio e per quelli di detenzione e porto illegali di fucile, tra loro unificati per continuazione, e che soltanto per il primo era stata contestata e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e che, poichè in sede di cognizione era stata inflitta la pena complessiva di anni trenta di reclusione, risultato della riduzione della pena dell’ergastolo quale conseguenza della scelta del rito abbreviato, l’aumento di pena per i delitti concernenti l’arma, determinato in anno uno di reclusione, inferiore ad anni cinque, non aveva comportato l’applicazione al condannato della sanzione dell’isolamento diurno secondo quanto prescritto dall’art. 72 cod. pen., sicchè non era possibile scindere dal cumulo giuridico la porzione di pena comminata per detti reati, pur in sè non ostativi all’applicazione dell’indulto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto con unico complesso motivo i vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e di violazione di legge in relazione alla L. n. 241 del 2006, art. 1. La Corte di Assise di Appello, pur avendo riconosciuto che in relazione ai delitti concernenti l’arma era astrattamente applicabile l’indulto, in quanto non aggravati ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, ha egualmente respinto l’istanza con ragionamento illogico, che non ha tenuto conto che per tali illeciti la pena reale in esecuzione è quella determinata dalla Corte di Assise di Agrigento di anni uno di reclusione, confluita in quella complessiva di anni trenta di reclusione. Pertanto, era irrilevante che in astratto al reato di omicidio aggravato fosse sanzionabile con la pena dell’ergastolo e che l’isolamento diurno non fosse stato applicato, dal momento che la pena inflitta per gli illeciti di detenzione e porto abusivi di fucile è di natura temporanea, sicchè avrebbe dovuto sciogliersi il cumulo e dichiarare estinta per condono la pena di anno uno di reclusione.

3. Con requisitoria scritta depositata il 2 maggio 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

1. L’ordinanza impugnata ha correttamente risolto la questione sottoposta alla sua decisione senza che siano rintracciabili i vizi denunciati dal ricorrente.

1.1 In particolare, ha rilevato che nel caso del B. il giudizio di cognizione si era concluso con la sua condanna a pena di anni trenta di reclusione, determinata in tale entità all’esito di complessa operazione di calcolo che, prendendo quale pena base per il più grave delitto di omicidio aggravato quella dell’ergastolo, e determinando in anno uno di reclusione quella da infliggere per i reati concernenti l’arma utilizzata per commettere l’omicidio, a questo unificati per continuazione, ha offerto corretta applicazione al disposto dell’art. 72 cod. pen. mediante irrogazione quale pena complessiva del solo ergastolo. Tale norma stabilisce che, in caso di concorso dell’ergastolo e di pene detentive temporanee di durata non superiore ad anni cinque, si debba applicare al condannato la sola sanzione dell’ergastolo, potendosi cumulare anche l’isolamento diurno soltanto se l’imputato sia condannato per più delitti ciascuno singolarmente punito con l’ergastolo o se la pena perpetua concorra con pene detentive temporanee non inferiori a cinque anni.

1.2 Inoltre, in ossequio alla previsione dell’art. 442 cod. proc. pen., comma 2, il calcolo della diminuente di un terzo conseguente alla scelta del giudizio abbreviato è avvenuto mediante la sostituzione della pena complessiva dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.

1.3 In tal modo i giudici di merito hanno mostrato di conoscere e rispettare il principio di diritto, formulato da questa Corte, con la sentenza a sezioni unite n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692, secondo il quale la riduzione di pena, nella misura prevista dall’art. 442 c.p.p., comma 2, in caso di condanna nel giudizio abbreviato, deve essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e segg. cod. pen., compresa quindi anche la disposizione dell’art. 72 cod. pen.. Pertanto, ancorchè determinata nella sua entità, la pena stabilita per i reati riguardanti l’arma è rimasta assorbita in quella dell’ergastolo, sostituita in anni trenta di reclusione per effetto della riduzione per il rito alternativo prescelto, e ha in tal modo perso la sua autonomia, non essendo più suscettibile di estinzione per l’applicazione dell’indulto.

1.4 In senso contrario, non vale al ricorrente richiamare noti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di condonabilità dell’isolamento diurno, in quanto istituto avente natura di sanzione e non di modalità esecutiva dell’ergastolo, arresto che non s’intende porre in discussione nella sua validità, ma che non è pertinente al caso in esame, nel quale il B. non è stato sottoposto ad isolamento diurno, come chiaramente affermato dalla Corte di Assise di Appello. Pertanto, non ha alcun senso nemmeno invocare lo scioglimento del cumulo giuridico o l’astratta condonabilità dei delitti riguardanti l’arma per scorporare da trent’anni di reclusione la sanzione di un anno di reclusione, che nei fatti non è stata applicata.

Per le considerazioni svolte il ricorso si rivela manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2013

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