T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 31-01-2011, n. 834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente – già Capitano del disciolto Corpo delle xxxx – in data 23.4.1982 è stato trasferito ai servizi xxx presso la xxx contestualmente cessando dall’impiego alle dipendenze dell’Amministrazione della xxx
In data 1.11.2008 è rientrato a domanda nel Dipartimento P.S.
Con DM del Ministero dell’Interno in data 9.2.2009 è stata ricostruita la sua carriera in conformità con i criteri fissati dall’art. 35 del DPCM 1 agosto 2008, n. 1, adottato ai sensi dell’art. 21 della l. n. 124/2007.
In particolare, con il predetto provvedimento il D.M. è stato:
"a). inquadrato Commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato a decorrere dal 25.6.1982;
b). promosso Commissario Capo del ruolo dei commissari della Polizia di Stato a decorrere dal 1 luglio 1984;
c). promosso Vice Questore Aggiunto del ruolo dei commissari della Polizia di Stato a decorrere dal 1 luglio 1988;
d). promosso Primo Dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato a decorrere dal 1 gennaio 1995, in posizione di soprannumero.
Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:
1). Omessa considerazione del regime transitorio di cui all’art. 25 DPCM n. 1/1989.
A suo avviso avrebbe dovuto beneficiare della ricostruzione di carriera prevista dall’art. 21 comma 2, lettera m), L. 124/2007 (ed essere inquadrato dirigente superiore); invece, gli è stata attribuita la qualifica di primo dirigente con decorrenza 1.1.1995.
In data 27.10.2010 si è costituita controparte che – in replica – ha precisato quanto segue:
a). la nota del 31.10.2008 e il telegramma del Servizio dirigenti del dipartimento della P.S. del 28.11.2008 contengono un errore materiale nella parte in cui indicano il conseguimento da parte del funzionario della qualifica di dirigente superiore;
b). tali errori sono stati ingenerati – nelle more dell’adozione del decreto di ricostruzione della carriera – sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dal ricorrente medesimo che ha attestato la sua qualifica di dirigente superiore di P.S.;
c). il riferimento alla procedura del regime transitorio di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 25 del DPCM n. 1/2008 è assolutamente inconferente ai fini di causa poiché le disposizioni si riferiscono all’adozione di provvedimenti gestionali interni al Dipartimento informazioni per la sicurezza e alle agenzie di informazione e sicurezza che nulla rilevano nella questione in esame;
d). la normativa in vigore all’atto del rientro del ricorrente in servizio è – ineluttabilmente – quella rappresentata dal DPCM 1.8.2008 n. 1 (art. 35) entrato in vigore il 10.9.2008.
Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 10.11.2010.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In via preliminare, deve essere richiamata la normativa in materia.
Il DPCM 1 agosto 2008 n. 1 all’art. 35 disciplina la ricostruzione di carriera del personale civile ad ordinamento speciale.
Il comma 1 dell’art. 35 prevede che "il personale proveniente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha diritto, all’atto del rientro in amministrazione, ad una ricostruzione di carriera fino alla qualifica di Dirigente superiore o equiparato, con collocamento in posizione di soprannumero anche per lo svolgimento di funzioni di studio e di ricerca".
Il successivo comma 2 prevede che "a tal fine, partendo dalla qualifica rivestita nel ruolo di provenienza il giorno precedente alla cessazione e considerando il servizio svolto presso gli organismi come utilmente prestato nell’amministrazione, a tutti gli effetti, si procede alla ricostruzione della carriera facendo partecipare virtualmente il dipendente a tutti gli scrutini cui avrebbe avuto titolo a partecipare, con conferimento della promozione con la medesima decorrenza attribuita al primo dei promossi che lo avrebbe seguito nel ruolo di provenienza. Ferma restando la decorrenza della promozione, qualora per il conferimento della qualifica dirigenziale sia prevista la frequenza di corsi, il dipendente rientrato in amministrazione è ammesso al primo corso utile".
Nella vicenda l’infondatezza emerge dalle seguenti considerazioni:
a). il DPCM 1.8.2008 n. 1 è l’unica normativa in vigore al momento del rientro del ricorrente in servizio; la predetta normativa è entrata in vigore in data 10.9.2008;
b). come chiarito anche da controparte, nella memoria depositata il 27.10.2010, il DPCM in questione nulla dice riguardo al regime transitorio da applicare alla specifica materia delle ricostruzioni di carriera;
c). dunque, è applicabile solo l’art. 35 del citato DPCM n. 1/2008; mentre è inconferente il richiamo ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 25 dello stesso DPCM (che si riferiscono all’adozione dei provvedimenti gestionali interni al Dipartimento informazioni per la sicurezza e alle agenzie di informazione e sicurezza); pure inconferente è il richiamo agli artt. 7 e 7bis del DPCM n.7/1980.
In conclusione, poiché l’operato dell’Amministrazione si configura pienamente legittimo, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il presente ricorso.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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